Revoca del permesso di lungo periodo e assenza oltre dodici mesi (TAR Lombardia n. 1857 del 18.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’assenza dal territorio dell’Unione europea per dodici mesi consecutivi non determina la revoca automatica del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 9, comma 7, lett. d, del D. Lgs. n. 286 del 1998, coerente con il principio di eguaglianza sostanziale e con il divieto di automatismi ostativi incidenti sui diritti fondamentali, impone all’Amministrazione di valutare le specifiche circostanze che hanno determinato l’assenza, ove debitamente rappresentate dall’interessato. Laddove la documentazione prodotta a giustificazione dei gravi motivi di salute non sia tradotta né legalizzata, la Questura non può limitarsi a scartarla: deve attivare il soccorso istruttorio di cui all’art. 6 della legge n. 241 del 1990, considerando quel documento come indizio o principio di prova e acquisendo ogni utile chiarimento.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino egiziano titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, riceveva dalla Questura di Milano l’avviso di avvio del procedimento di revoca, fondato su una segnalazione della Polizia di frontiera dello scalo di Orio al Serio: sarebbe risultato assente dal territorio dell’Unione dal 5 maggio 2018 al 30 giugno 2019.

Nelle memorie procedimentali l’interessato rappresentava di essere dovuto restare in Egitto per sopravvenute necessità di cura legate alla propria condizione di salute, producendo una certificazione medica. La Questura riteneva quella documentazione non valutabile, perché non tradotta e non legalizzata, e adottava la revoca. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Lombardia per violazione degli artt. 8 e 13, comma 4, del D.P.R. n. 394 del 1999 e dell’art. 9, comma 6, del D. Lgs. n. 286 del 1998, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, oltre che per violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b, della legge n. 241 del 1990. Nelle more del giudizio il ricorrente otteneva un permesso ordinario per lavoro subordinato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di improcedibilità. Il rilascio, in pendenza di giudizio, di un permesso ordinario non travolge l’interesse al ricorso: il permesso di lungo periodo, revocato con l’atto impugnato, ha validità illimitata ed è maggiormente satisfattivo rispetto a quello ordinario. Il gravame va quindi scrutinato nel merito.

Nel merito il ricorso è fondato. La Questura ha applicato l’art. 9, comma 7, lett. d, del D. Lgs. n. 286 del 1998 trattando il termine annuale come inderogabile. Il Collegio aderisce invece all’orientamento secondo cui una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina, che valorizzi il principio di eguaglianza sostanziale e la logica inclusiva dello statuto dello straniero, consente di giustificare l’assenza prolungata anche in sede di revoca del titolo di lungo periodo.

Il Tribunale richiama T.A.R. Lombardia, Milano, III, 3 maggio 2021, n. 1109, nonché T.A.R. Veneto, III, 11 marzo 2024, n. 455 e T.A.R. Lombardia, Brescia, II, 12 gennaio 2024, n. 18, e mutua i principi elaborati in materia di rinnovo: la sussistenza di gravi e comprovati motivi conferma la validità del titolo, in ossequio all’art. 9, comma 6, del D. Lgs. n. 286 del 1998.

Ne segue che l’assenza non è automaticamente ostativa, ma impone di valutare le circostanze addotte dall’interessato, il quale deve farsi parte attiva. Nella specie il ricorrente aveva prodotto la certificazione medica sulle proprie condizioni di salute; la Questura l’ha scartata per difetto di traduzione e legalizzazione.

Richiamando Consiglio di Stato, III, 16 settembre 2022, n. 8035, il Collegio osserva che la prova dei fatti storici può essere fornita con ogni mezzo utile e che il documento non legalizzato ex art. 33, d.P.R. n. 445 del 2000 doveva essere considerato un indizio o principio di prova. L’Amministrazione era tenuta ad attivarsi secondo la leale collaborazione e l’onere di completezza istruttoria, così da rispettare il canone di imparzialità e buon andamento. Il provvedimento è dunque illegittimo e il ricorso, con annullamento dell’atto, va accolto, con obbligo di rivalutare la posizione del ricorrente. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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