Occupazione sine titulo e danno da mancato godimento: onere di allegazione attenuato per le società pubbliche (Cass. civ. Sez. 2 n. 4932 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di rivendicazione, l’invocazione dell’usucapione da parte del convenuto non comporta, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore probatorio a carico del rivendicante, il quale resta esonerato dal provare il proprio diritto solo quando il convenuto abbia riconosciuto, anche implicitamente, o non abbia specificamente contestato l’appartenenza del bene al rivendicante o ad un suo dante causa. In tema di occupazione sine titulo, il danno da mancato godimento non costituisce danno in re ipsa, essendo richiesta l’allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento andato perduto; grava sul giudice di merito, tuttavia, la verifica se tale onere di allegazione sia da ritenersi insito nelle finalità istituzionali della società per cui è causa, ove questa abbia natura pubblica o a partecipazione pubblica e sia tenuta per legge alla valorizzazione e alienazione del patrimonio dello Stato.

Il Fatto

Una società immobiliare, avente causa dalla Patrimonio dello Stato s.p.a., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli alcuni occupanti di un fabbricato, chiedendone il rilascio e la condanna al pagamento dell’indennità di occupazione. Il Tribunale accoglieva la domanda solo nei confronti di alcuni convenuti, dichiarando invece l’avvenuta usucapione delle porzioni immobiliari in favore di altri undici occupanti, che avevano proposto domanda riconvenzionale.

La Corte d’Appello di Napoli, adita dalla società, riformava parzialmente la sentenza, dichiarando l’occupazione sine titulo anche per questi ultimi soggetti, ma rigettando la domanda di indennità per occupazione abusiva, per mancata allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento. Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per cassazione gli occupanti soccombenti, cui si aggiungevano ricorsi incidentali adesivi; la società proponeva a sua volta ricorso incidentale avverso il capo relativo al rigetto dell’indennità.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha in primo luogo esaminato la questione dell’onere probatorio gravante sul rivendicante, confermando l’orientamento per cui l’attenuazione del rigore probatorio postula, in capo al convenuto, il riconoscimento, anche implicito, dell’appartenenza del bene al rivendicante o a un suo dante causa. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente desunto tale riconoscimento implicito dalla circostanza che gli occupanti non avevano contestato l’originaria appartenenza dell’immobile al patrimonio dello Stato, così rendendo applicabile la regola di favore per il rivendicante.

Quanto alla dedotta carenza probatoria circa il contenuto del titolo di acquisto, la Corte ha escluso qualsivoglia travisamento, qualificando il decreto ministeriale di trasferimento come atto normativo secondario, soggetto al principio di iura novit curia e quindi applicabile d’ufficio dal giudice senza necessità di produzione in giudizio, essendo peraltro lo stesso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Con riferimento all’usucapione, la Cassazione ha dichiarato inammissibile la censura per sopravvenuto difetto di interesse, in forza del principio per cui la decisione di merito fondata su una pluralità di autonome rationes decidendi non può essere cassata laddove una di esse non sia stata utilmente censurata. Nella specie, la Corte d’Appello aveva escluso l’usucapione sia per l’intervenuta interruzione del possesso ad opera di atti stragiudiziali, sia per l’insussistenza della prova di un possesso ad usucapionem, attenendo tale ultima valutazione al merito e risultando le relative censure infondate.

Accogliendo il ricorso incidentale della società, la Corte ha invece ribadito che il danno da occupazione sine titulo non è in re ipsa, richiedendo l’allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduto. Ha, tuttavia, cassato la sentenza impugnata sul punto, rilevando che il giudice del rinvio avrebbe dovuto valutare se tale onere potesse considerarsi assolto in ragione delle finalità istituzionali della società, la quale, in quanto avente causa da una società pubblica, è tenuta per legge alla valorizzazione, gestione e alienazione del patrimonio dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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