Domande alternative e cumulo in appello: la mutatio libelli vieta la doppia tutela (Cass. civ. Sez. 2 n. 4937 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda con cui il proprietario chiede la riduzione in pristino o l’arretramento dell’opera edificata dal vicino in violazione delle distanze legali, ex art. 872 c.c., ha natura reale ed è imprescrittibile, modellata sullo schema dell’atto negatorio della servitù. L’azione di risarcimento del danno ha invece natura obbligatoria, potendo il proprietario chiedere la tutela risarcitoria cumulativamente ovvero alternativamente a quella ripristinatoria. Qualora in primo grado le domande siano state formulate in rapporto di alternatività, la loro trasformazione in cumulo semplice in appello, con conseguente attribuzione di una doppia tutela, integra una mutatio libelli vietata dall’art. 345 c.p.c., che il giudice di secondo grado non può legittimamente accogliere.
Il Fatto
La proprietaria di un immobile conveniva in giudizio i coniugi vicini, chiedendo la condanna in solido degli stessi all’arretramento della nuova costruzione realizzata in sopraelevazione del loro fabbricato posto a confine, ovvero al ripristino dello stato dei luoghi, ovvero al risarcimento dei danni patiti, quantificati in via equitativa.
Il Tribunale accoglieva la sola domanda risarcitoria, rigettando quella ripristinatoria. La Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza, accoglieva invece entrambe le domande, condannando i convenuti alla riduzione in pristino o all’arretramento dell’opera e confermando il risarcimento, riqualificato come danno temporaneo. Avverso tale pronuncia i soccombenti proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminando direttamente l’atto di citazione di primo grado, ha rilevato che l’attrice aveva formulato due domande in rapporto di alternatività, come risultava dall’uso della congiunzione disgiuntiva «ovvero»: quella ripristinatoria e quella risarcitoria per la permanente compressione dei diritti di panorama, vedute e irraggiamento solare. Il giudice di prime cure aveva accolto la domanda risarcitoria, ancorando il danno al deprezzamento permanente dell’immobile.
La Corte ha quindi rilevato che la Corte d’Appello non si era avveduta della mutatio libelli compiuta dall’attrice, la quale, in appello, aveva modificato la propria linea difensiva formulando due domande cumulative senza impugnare la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto la tutela risarcitoria per danno da deprezzamento. Accordando una doppia tutela (ripristinatoria e risarcitoria) in presenza di una domanda originaria che ne invocava una sola, il giudice di secondo grado aveva violato l’art. 345 c.p.c..
La Corte ha inoltre ritenuto fondato il motivo concernente l’ingiustificato arricchimento derivante dalla duplicazione del ristoro, rilevando che la Corte d’Appello aveva quantificato un danno temporaneo in misura esattamente corrispondente a quella fissata dal primo giudice per il danno permanente da deprezzamento, senza considerare che il danno-conseguenza subito dal vicino medio tempore non può essere commisurato alla diminuzione del valore dell’immobile, trattandosi di pregiudizio di natura diversa destinato a cessare con l’esecuzione della condanna all’arretramento.
La Corte ha infine precisato che la tesi del giudicato interno sulla domanda ripristinatoria non poteva trovare accoglimento, considerato che l’appello principale aveva ad oggetto proprio il mancato accoglimento di tale domanda, il cui esame era quindi integralmente devoluto, ritenendo non pertinente il richiamo alle Sezioni Unite sul vizio processuale rilevabile d’ufficio.
L’accoglimento del primo e del sesto motivo ha comportato la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, restando assorbiti i restanti motivi.
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Nota della Redazione
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