Occupazione sine titulo e obbligo di scelta tra restituzione e acquisizione sanante (TAR Marche n. 760 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’occupazione e la manipolazione del bene immobile del privato da parte della pubblica amministrazione, quando il decreto di esproprio non sia stato emanato o sia stato annullato, integrano un illecito permanente ex art. 2043 cod. civ., che cessa solo nei casi previsti dall’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 (acquisizione del bene o restituzione), salva la conclusione di un contratto traslativo o l’accertamento dell’usucapione. Superato l’istituto dell’occupazione appropriativa, la pubblica amministrazione è titolare di una funzione doverosa nell’an: scegliere, valutati gli interessi in conflitto, tra restituzione del bene previa riduzione in pristino e acquisizione sanante. Non si tratta di mera facoltà di scelta o di non scegliere, né assume rilievo la rinuncia abdicativa del privato, che lascerebbe irrisolta la base legale dell’effetto traslativo. La prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento decorre dalle singole annualità quanto alla perdita del godimento e dalla data della domanda quanto alla reintegrazione per equivalente.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di una porzione di terreno coinvolta dal progetto di sistemazione di una strada comunale, approvato nel 1986 con dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza. Il Sindaco dispose l’occupazione d’urgenza nel 1987, con immissione in possesso dal 15 maggio 1987. I termini dell’occupazione legittima e della dichiarazione di pubblica utilità furono prorogati ex lege fino al 15 maggio 1996.

I lavori di allargamento della strada si conclusero nel 1988, ma nessun decreto di esproprio fu mai emanato e nessuna indennità fu corrisposta. Dopo reiterate richieste dal 1992 al 2012, il Comune rispose con la nota del 9 gennaio 2013, affermando che l’occupazione era avvenuta “in base a un titolo idoneo”. La ricorrente ha chiesto la restituzione del terreno previa riduzione in pristino, il risarcimento dei danni da perdita del godimento, per l’abbattimento di tre alberi e per il restringimento della corte, oltre all’annullamento della nota.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove da due dati pacifici, riconosciuti dal Comune: la scadenza dell’occupazione legittima al 15 maggio 1996 e l’assenza di qualsiasi decreto di esproprio, a fronte di lavori conclusi nel 1988 e di indennità mai pagata. Su questa base rigetta l’eccezione di prescrizione, ravvisando plurimi atti interruttivi nelle note del 1992, 1996, 1998, 2003, 2004, 2008 e 2012, non specificamente contestate.

Superata anche l’eccezione di inammissibilità della nota comunale — che esprime il disconoscimento delle pretese ed è quindi lesiva e impugnabile — il giudice affronta il nodo centrale. Richiamando la Cass. Sez. Un. n. 735 del 19 gennaio 2015 e il TAR Lazio n. 7481 del 2023, qualifica la condotta dell’amministrazione come illecito permanente e nega che la destinazione del bene a strada pubblica possa fondare alcuna acquisizione automatica: l’istituto dell’occupazione appropriativa è definitivamente superato dopo l’introduzione dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.

Nemmeno la natura demaniale del bene osta all’applicazione della norma di chiusura: il Tribunale richiama Cons. Stato n. 3930 del 2025 e Cons. Stato n. 8327 del 2024, che ne valorizzano la finalità di ricondurre nell’alveo legale le situazioni di utilizzo della proprietà privata in difetto di valido titolo.

Il cuore del decisum è l’obbligo di scelta. Sulla scorta dell’Adunanza plenaria n. 4 del 2020, il giudice qualifica come doveroso nell’an il potere dell’amministrazione di optare tra restituzione previa rimessione in pristino e acquisizione sanante, entrambe finalizzate a cessare l’illegalità. Il Comune dovrà provvedere con atto espresso entro 90 giorni dalla comunicazione o notifica, tenendo conto del valore venale del bene nella quantificazione dell’indennizzo.

Quanto ai pregiudizi ulteriori, il Tribunale richiama il principio di Cass. n. 4657 del 1997: in caso di espropriazione parziale l’indennità deve considerare i danni alla parte residua, salvo che la realizzazione dell’opera integri un fatto di responsabilità aquiliana. Le contestazioni sull’indennità spettano al Giudice ordinario. Il ricorso è così accolto, con annullamento della nota e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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