Permesso di ricerca acque termali e valutazione urbanistica dell’uso futuro (TAR Toscana n. 1268 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di ricerca di acque minerali, di sorgente e termali non è attività fine a sé stessa, ma è preordinato allo sfruttamento futuro della risorsa, il cui uso il richiedente deve dichiarare già nella domanda. Ne deriva che il Comune competente, nel rilascio del permesso ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.p.g.r. Toscana n. 11/R del 2009, può e deve valutare in via prospettica la compatibilità urbanistica dell’attività di sfruttamento progettata. La valutazione di compatibilità urbanistica non eccede quindi l’ambito istruttorio dell’amministrazione comunale. Il contraddittorio procedimentale di cui all’art. 10-bis legge n. 241/1990 è sostanzialmente rispettato quando i motivi ostativi, anticipati in una nota istruttoria trasmessa all’interessato, siano stati richiamati nel provvedimento finale e l’interessato abbia potuto replicare.
Il Fatto
La società ricorrente, costituita per realizzare una struttura turistico-ricettiva in un compendio immobiliare di proprietà dei soci, presenta al Comune istanza di permesso di ricerca di acqua minerale e termale ai sensi degli artt. 8 e ss. della legge regionale Toscana n. 38/2004, unitamente all’istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA. Il progetto prevede l’utilizzo dell’acqua per uso esterno nell’ambito della balneoterapia e fangoterapia.
Il Comune acquisisce le osservazioni dei proprietari dell’area e una nota del Sindaco con motivi ostativi, trasmessa alla società, che replica. Con la determinazione n. 668 del 31.12.2021 il Comune nega il permesso, ritenendo incompatibile con la destinazione a “territorio rurale” sia la ricerca sia lo sfruttamento futuro della risorsa. La società impugna. Il TAR respinge con sentenza, poi annullata dal Consiglio di Stato per difetto di contraddittorio nei confronti dei controinteressati; il ricorso è riassunto e nuovamente deciso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dalle eccezioni preliminari del Comune, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Quanto al primo motivo, la nota del Sindaco trasmessa alla società conteneva i motivi ostativi poi richiamati nel provvedimento finale e la ricorrente ha potuto replicare: il principio del contraddittorio procedimentale espresso dall’art. 10-bis legge n. 241/1990 risulta sostanzialmente rispettato.
Nel merito, il TAR muove dall’art. 10, comma 3, d.p.g.r. Toscana n. 11/R del 2009, che impone il rilascio del permesso nel rispetto delle normative ambientali e urbanistiche, e dall’art. 8-ter della legge regionale n. 38/2004, che richiede un programma di ricerca contenente anche l’indicazione dell’uso e della portata previsti per la futura utilizzazione. Da qui la conclusione che il progetto va vagliato in chiave discrezionale anche alla luce degli strumenti urbanistici.
Il passaggio centrale è la qualificazione della ricerca come investimento preordinato alla prospettiva della concessione di coltivazione. Poiché l’uso è dichiarato già in domanda, la valutazione prospettica della sua ammissibilità urbanistica non può restare estranea all’istruttoria comunale.
Il Collegio aggiunge un argomento di bilanciamento d’interessi: la ricerca non è neutra quanto a impatto ambientale, comportando perforazioni profonde a discapito delle falde. Il Comune ha quindi coerentemente opposto la scarsa utilità della ricerca al rischio di depauperamento dell’ambiente e della risorsa idrica, così escludendo sin dall’origine qualsiasi affidamento della società. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.