Sopravvenuta iscrizione alla white list e improcedibilità per difetto di interesse (TAR Toscana n. 1271 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta iscrizione a pieno titolo dell’impresa nella white list, disposta dall’amministrazione divenuta territorialmente competente a seguito del trasferimento della sede sociale, determina la cessazione dell’interesse alla decisione sull’azione di annullamento proposta avverso il precedente provvedimento di diniego, che assume valore di informazione interdittiva antimafia. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non residuando alcun pregiudizio che l’eventuale annullamento potrebbe eliminare. Resta salva l’azione risarcitoria, idonea a restaurare i residui pregiudizi eventualmente patiti. La declaratoria di improcedibilità presuppone l’accertamento effettivo del venir meno dell’interesse, non la mera sopravvenienza di un atto successivo.

Il Fatto

La società ricorrente opera dal 2008 nel settore dei rifiuti e dei trasporti per l’ambiente. A seguito di una richiesta di rinnovo dell’iscrizione alla white list, la Prefettura di Firenze, dopo aver emanato un preavviso di rigetto e acquisito le osservazioni della società, adottava il provvedimento del 21 luglio 2023 con cui negava l’iscrizione, qualificandolo come informazione interdittiva antimafia ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011.

Il diniego si fondava sulla pendenza di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., sul coinvolgimento del precedente amministratore e sui precedenti di altri soggetti. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Toscana.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio, il Tribunale di Firenze, Ufficio misure di prevenzione, disponeva, su richiesta della società, il controllo giudiziario di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011. La procedura si concludeva con un decreto che dava atto delle modificazioni della compagine societaria e dell’assenza di rapporti con le imprese coinvolte nell’indagine penale.

Successivamente la società trasferiva la sede sociale in provincia di Lucca e presentava una nuova istanza di iscrizione alla white list, accolta dalla Prefettura di Lucca, competente per territorio, con provvedimento che disponeva l’iscrizione senza riserve.

Il Collegio rileva che l’intervento del nuovo provvedimento ha determinato l’iscrizione a pieno titolo della ricorrente alla white list e ha quindi fatto cessare ogni interesse alla decisione sull’azione di annullamento. Il provvedimento impugnato costituisce un diniego ormai superato dall’atto successivo.

La Sezione richiama la propria precedente pronuncia, la sentenza n. 776 del 30 aprile 2025, che aveva già accertato il venir meno dell’interesse con riferimento ad altro ricorso. Accoglie inoltre l’espressa richiesta della ricorrente, che nella memoria del 13 giugno 2025 aveva dichiarato di non avere più interesse alla trattazione neppure a fini risarcitori, avendo ottenuto la sterilizzazione degli effetti dell’interdittiva mediante il controllo giudiziario.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 452-quater c.p.

Tutte le 91 sentenze sull'art. 452-quater c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *