Occupazione sine titulo: restituzione del fondo e danno in re ipsa (TAR Campania n. 3099 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Alla dichiarazione di pubblica utilità che non sia seguita dall’emanazione di un tempestivo decreto di esproprio consegue l’obbligo dell’Amministrazione di far venir meno l’occupazione sine titulo e di restituire il fondo al proprietario, previa demolizione di quanto realizzato. La realizzazione dell’opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato costituisce un mero fatto, inidoneo a trasferire la proprietà, essendo definitivamente espunto dall’ordinamento l’istituto dell’occupazione acquisitiva. Il danno da occupazione illegittima è in re ipsa, ricollegandosi alla perdita di disponibilità del bene, e costituisce oggetto di presunzione iuris tantum. Esso si liquida nella misura del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, parametro desunto per via analogica dall’art. 42 bis, comma 3, d.P.R. n. 327/2001, espressione di un principio generale.
Il Fatto
L’Istituto ricorrente è proprietario di un suolo nel territorio del Comune resistente, occupato per la realizzazione di una struttura destinata alle attività fieristiche per una superficie di mq. 6.885. La procedura ablatoria si è articolata in una delibera di Giunta comunale che disponeva l’espropriazione per pubblica utilità e l’occupazione di urgenza, approvando il progetto, e in successive determinazioni di quantificazione dell’indennità. La materiale apprensione è tuttavia intervenuta senza emissione del decreto di occupazione e alcun decreto di espropriazione è stato adottato, né indennità alcuna è stata corrisposta.
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione e la condanna del Comune alla restituzione del terreno previo ripristino, con risarcimento del danno e corresponsione dell’indennità di occupazione; in subordine, la quantificazione del controvalore del bene e della maggiorazione del 10% ai sensi dell’art. 42 bis T.U. Espropriazione. Il giudizio è stato sospeso in attesa della definizione del regolamento di giurisdizione davanti alla Cassazione, che ha riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude, in via preliminare, che le deliberazioni di dissesto del Comune incidano sul giudizio: il divieto normativo concerne le azioni esecutive, mentre l’azione proposta ha natura di accertamento e di condanna. Il dissesto non priva l’Ente della capacità processuale né della legittimazione, restando esclusa unicamente la tutela esecutiva.
Nel merito, il Tribunale richiama l’orientamento per cui l’occupazione di un bene privato nell’ambito di un procedimento ablatorio, ove non assistita da un valido ed efficace provvedimento definitivo di esproprio, non comporta l’acquisizione alla mano pubblica, nemmeno in presenza di irreversibile trasformazione. L’istituto dell’occupazione acquisitiva è definitivamente espunto dall’ordinamento; la C.E.D.U. ha del resto affermato che l’acquisto della proprietà per effetto di attività illecita viola l’art. 1 del Protocollo aggiuntivo della Convenzione.
Il Comune ha esplicitamente ammesso che, dopo la delibera di approvazione del progetto e le determinazioni dell’indennità, la procedura espropriativa non ha avuto ulteriore seguito, pur essendo stata realizzata l’area mercato. Da qui l’obbligo di far venir meno l’occupazione sine titulo e di restituire l’immobile previa demolizione dei manufatti. La possibilità di condanna atipica ex art. 34, comma 1, lett. c), e comma 4, cod. proc. amm. consente però di non pregiudicare l’eventuale acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001.
Quanto al danno, il Collegio respinge la tesi del Comune secondo cui mancherebbe prova: per costante orientamento il pregiudizio da occupazione illegittima è in re ipsa e la presunzione non è stata superata. Il risarcimento si quantifica nel 5% annuo sul valore venale, da determinare con stima diretta o sintetica, devalutando e rivalutando i valori secondo gli indici di mercato; si detraggono le somme già erogate. La proposta risarcitoria va formulata entro centoventi giorni, con rimedio dell’ottemperanza in caso di inerzia o mancato accordo. Il Comune potrà alternativamente procedere ad acquisizione sanante o ad accordo transattivo. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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