Nessun obbligo di ammettere il denunciante al sopralluogo ispettivo edilizio (TAR Lombardia n. 130 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti sanzionatori in materia di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia hanno natura vincolata, sicché la loro illegittimità non può fondarsi sul mancato apporto partecipativo del privato denunciante, che non potrebbe comunque orientare l’esercizio del potere. Tra i diritti dei partecipanti al procedimento delineati dall’art. 10 della legge n. 241/1990 non rientra la partecipazione ai sopralluoghi ispettivi nell’ambito dell’attività di vigilanza riservata all’Amministrazione. Il criterio della vicinitas, quale stabile collegamento con il contesto territoriale, fonda la legittimazione ad agire del vicino nel diverso caso di impugnazione dei titoli edilizi. Gli abusi edilizi vanno valutati unitariamente e non atomisticamente. Il verbale di sopralluogo degli agenti costituisce atto pubblico fidefacente fino a querela di falso, mentre la perizia di parte non è mezzo di prova.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un’area ricadente nel Villaggio Dante Alighieri, segnalava al Comune di Padenghe sul Garda la presenza di abusi edilizi sull’immobile insistente sulla confinante particella 450, chiedendo l’adozione dei provvedimenti repressivi. Dopo un primo stallo del procedimento, il Comune fissava un sopralluogo e negava al segnalante la partecipazione all’ispezione con i propri tecnici.

All’esito dell’accertamento l’Amministrazione escludeva la sussistenza degli abusi e chiudeva il procedimento senza applicare sanzioni. Il ricorrente impugnava il provvedimento conclusivo e i preavvisi di rigetto, deducendo la lesione dei diritti partecipativi e contestando nel merito le conclusioni raggiunte dall’ente locale su nove profili di asserita illegittimità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo escludendo la paventata lesione dei diritti di partecipazione. Poiché i provvedimenti di vigilanza edilizia sono vincolati, un’eventuale carenza di apporto partecipativo del denunciante non ne determina l’illegittimità: si tratterebbe di un apporto inutile, incapace di orientare diversamente l’esercizio del potere. La partecipazione ai sopralluoghi ispettivi non figura tra i diritti dell’art. 10 della legge n. 241/1990. Il richiamo alla vicinitas è inconferente, operando quel criterio sul piano della legittimazione ad agire contro i titoli edilizi.

Quanto al merito, il TAR ricorda che gli abusi vanno valutati in visione complessiva e non atomistica, secondo il principio espresso da Consiglio di Stato sez. VII n. 2990 del 2024. L’Amministrazione ha accertato lo stato dei luoghi con fotografie integrate nel provvedimento. Il verbale di sopralluogo è atto pubblico fidefacente ex art. 2700 cod. civ., mentre la perizia di parte non ha efficacia probatoria, come ribadito da Consiglio di Stato sez. VI n. 8811 del 2022: per questo l’istanza istruttoria è respinta, controvertendosi sulla qualificazione giuridica di trasformazioni già accertate.

Sulle singole censure, la discordanza di quota di 0,94 ml resta nei limiti delle variazioni non essenziali ex art. 54, comma 1, lett. c.1, della legge regionale n. 12/2005, garantendo il caposaldo la coerenza con il progetto. Il pozzo non risulta dal sopralluogo. L’altezza del seminterrato è accertata in 2,43/2,44 mt e non in 2,70 mt, con irrilevanza probatoria dei documenti pubblicitari richiamati dal ricorrente. Il muretto è una fioriera rientrante in edilizia libera; non risultano muri di sostegno della rampa, né del pergolato, ridotto a una lamiera priva di funzione statica.

Sulla scala esterna, il Collegio richiama la giurisprudenza della Cassazione sul computo delle strutture accessorie nel calcolo delle distanze (Cass. civ., Sez. II, n. 19142 del 2013; n. 5467 del 1986). Il manufatto presenta stabilità ma difetta di significativa consistenza: struttura aperta, di modesto ingombro, con funzione accessoria di accesso all’edificio e minimo aggravio urbanistico, dunque non soggetta alle norme sulle distanze. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese di € 1.500,00 oltre accessori e compensazione verso i controinteressati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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