Occupazione sine titulo non usucapibile in pendenza di illecito (TAR Puglia n. 623 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata emanazione del decreto di esproprio a seguito di occupazione d’urgenza impedisce il trasferimento della proprietà in capo all’Amministrazione, che resta obbligata alla restituzione del fondo previa riduzione in pristino, salva l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001. La mera apprensione materiale e la trasformazione dell’area non integrano titolo acquisitivo, essendo l’istituto dell’occupazione acquisitiva espunto dall’ordinamento. Nel giudizio davanti al giudice amministrativo resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande di determinazione e corresponsione delle indennità. L’usucapione in favore della P.A. decorre dal 30 giugno 2003 e non matura alla data di proposizione della domanda.
Il Fatto
La ricorrente, comproprietaria con la sorella di terreni siti nel Comune di Campi Salentina, lamenta che i fondi, interessati da un primo provvedimento di occupazione d’urgenza del 1978 poi annullato dal TAR e confermato in appello, siano stati nuovamente assoggettati a occupazione temporanea con deliberazione della Giunta Municipale n. 162 del 2 luglio 1981. Realizzati l’Ospedale Generale di Zona e le opere stradali connesse, non è stato però mai adottato il decreto definitivo di esproprio.
Nel 2014 l’A.S.L. di Lecce ha trascritto nei Registri Immobiliari i fondi a proprio favore, sulla base di una delibera della Giunta Regionale del 1997. La proprietaria ha quindi agito per l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione, l’annullamento degli atti della procedura non conclusa, la declaratoria di nullità della trascrizione, la condanna alla restituzione previa riduzione in pristino e al risarcimento del danno da mancato godimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni preliminari. Dichiara irricevibile il ricorso nella parte in cui impugna la delibera del 1981, essendo da tempo spirato il termine di decadenza di sessanta giorni ex art. 29 c.p.a.. Dichiara poi inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda di condanna al pagamento delle indennità di occupazione legittima e di quelle connesse all’acquisizione sanante: l’art. 53, comma 2, d.P.R. n. 327/2001 riserva al giudice ordinario ogni controversia sulla determinazione e corresponsione delle indennità, secondo l’indirizzo richiamato della Cons. Stato Sez. IV n. 8473 del 2020.
Quanto alla Regione Puglia, il Collegio ne accerta il difetto di legittimazione passiva: la disciplina ratione temporis attribuiva al Presidente della Giunta solo il decreto di pubblica utilità, mentre il soggetto espropriante era l’autorità comunale, come confermato dall’art. 40 L.R. Puglia n. 27/1985 e dall’art. 7 d.P.R. n. 327/2001. La delibera regionale del 1997 ha natura di atto di accertamento, priva di efficacia ablatoria. È invece legittimata passiva l’A.S.L., beneficiaria della trascrizione, redattrice dell’elenco dei beni e attuale posseditrice.
Nel merito il Tribunale ritiene fondati i motivi sulla illegittimità dell’occupazione. Richiamando la giurisprudenza europea contro Italia e le pronunce della Corte costituzionale n. 293 del 2010 e n. 349 del 2007, si afferma che la restituzione costituisce il rimedio ordinario, residuando la riparazione per equivalente solo come extrema ratio. La mera acquisizione di fatto non trasferisce la titolarità del bene.
Il Collegio esclude che la trascrizione possa valere come titolo: la delibera regionale non è provvedimento autoritativo e, a tutto concedere, il trasferimento sarebbe nullo perché la legge consente il passaggio all’A.S.L. solo dei beni già acquisiti al patrimonio comunale. La trascrizione è quindi dichiarata nulla e inefficace. Richiamate l’Adunanza Plenaria n. 2/2016 e le pronunce nn. 2, 3 e 4 del 20 gennaio 2020 sulla rinuncia abdicativa, il Tribunale respinge l’eccezione di usucapione dell’A.S.L.: il tempus decorre dal 30 giugno 2003 e alla data della domanda alcuna usucapione ventennale poteva maturare.
Accoglie pertanto la domanda restitutoria, ordinando al Comune e all’A.S.L. la restituzione delle aree previa riduzione in pristino, salva l’adozione di un provvedimento ex art. 42 bis. Accoglie anche la domanda risarcitoria, contenendola entro il quinquennio anteriore al primo valido atto interruttivo, e fissa i criteri ex art. 34, comma 4, c.p.a. nella misura del 5% annuo del valore venale, con rivalutazione e interessi, secondo l’insegnamento della Cons. Stato Sez. IV n. 4636 del 2016. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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