Perequazione pensioni e raffreddamento per fasce: legittima la limitazione biennale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 55 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il raffreddamento della perequazione pensionistica disposto per fasce dall’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 non integra una decurtazione del trattamento pensionistico e non viola il giudicato costituzionale di cui all’art. 136 Cost. I principi affermati dalla Corte cost. n. 234/2020 in tema di contributo di solidarietà non sono riferibili, sic et simpliciter, alla mera limitazione dell’adeguamento all’inflazione. Nel nostro ordinamento non esiste un diritto quesito alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, in particolare per le pensioni più elevate. Il legislatore dispone di ampia discrezionalità nel contemperare risorse disponibili ed esigenze minime di protezione della persona, con obbligo di motivazione assolto dalla relazione tecnica alla legge di bilancio. La limitazione, contenuta nel biennio 2023-2024, proporzionata agli scaglioni e priva di incidenza definitiva sul patrimonio, non lede gli artt. 3, 36 e 38 Cost.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico superiore a otto volte e fino a dieci volte il minimo INPS, lamentava la riduzione subita dalla pensione per effetto della disciplina di perequazione automatica introdotta dalla legge di bilancio 2023. Chiedeva l’accertamento del diritto al ripristino della perequazione per gli anni 2022-2024 e la restituzione degli arretrati, con interessi.

In via subordinata domandava la rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 1, comma 235, legge n. 197/2022 per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 136 Cost. L’INPS eccepiva l’irrilevanza della norma indicata e, nel merito, la non manifesta fondatezza delle questioni. La causa giungeva alla Sezione veneta per la decisione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice rigettava l’istanza di trattazione da remoto o scritta, ritenendo non applicabili al giudizio pensionistico contabile gli artt. 127-bis e 127-ter c.p.c., non potendo l’art. 85 d.l. n. 18/2020 avere applicazione ultrattiva, e operando il richiamo all’art. 7, comma 2, C.G.C. solo per le disposizioni espressive di principi generali.

Nel merito la Corte chiariva anzitutto il dato normativo: la disciplina realmente censurata è quella del comma 309 dell’art. 1, e non del comma 235, riferibile ad altra materia. Le precisazioni del ricorso consentivano di superare l’eccezione dell’INPS e di individuare la norma effettivamente applicata dall’Istituto.

Il nucleo argomentativo consiste nella distinzione tra decurtazione del trattamento e limitazione del suo adeguamento all’inflazione. La Corte cost. n. 234/2020 aveva bensì dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà quinquennale, ma aveva invece ritenuto non fondata la questione sul raffreddamento perequativo. Riferire al comma 309 i principi elaborati per l’incisione del trattamento in sé priva il ricorso di idoneo substrato motivazionale.

La Corte ribadisce che non sussiste un diritto quesito alla rivalutazione integrale delle pensioni elevate e che è legittimo il raffreddamento secondo parametri di ragionevolezza, come affermato dalla giurisprudenza contabile richiamata (Corte conti, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 11/2024; Sez. Lombardia n. 64/2024). La lesione dei principi di adeguatezza e proporzionalità resta una mera petizione di principio, non avendo la ricorrente illustrato i termini finanziari dell’incidenza.

Quanto alla disparità di trattamento e all’asserita equiparazione a un prelievo fiscale, il giudice osserva che la misura incide sul solo adeguamento, è contenuta nel biennio 2023-2024, graduata per scaglioni, motivata da esigenze di bilancio e priva di acquisizione definitiva al bilancio statale: elementi che la distinguono dalle prestazioni di natura tributaria. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese per la novità della questione e la tendenziale gratuità delle cause pensionistiche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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