Durata e luoghi del DASPO sportivo vanno delimitati per orientare la condotta (TAR Liguria n. 387 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che dispone il DASPO ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 401/1989 deve indicare con sufficiente determinatezza i luoghi e le tipologie di competizioni sportive inibiti. La combinazione dell’ampiezza del ventaglio delle manifestazioni e dell’indeterminatezza delle aree vietate impedisce al destinatario di orientare la propria condotta secondo l’ordinaria diligenza, esponendolo a sanzioni per una presenza anche solo occasionale. Il divieto deve pertanto essere circoscritto in modo da rendere conoscibili in anticipo gli eventi e i luoghi preclusi. Non è invece richiesta la descrizione analitica delle singole condotte violente, essendo sufficiente la partecipazione accertata a una dinamica di gruppo violenta, a prescindere dall’esito del procedimento penale.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con cui la Questura di Genova ha disposto nei loro confronti il DASPO per la durata di un anno, in quanto hanno partecipato a uno scontro tra opposte tifoserie avvenuto in area limitrofa allo stadio cittadino, poche ore prima di una partita, e sono stati denunciati per il delitto di rissa ex art. 588 cod. pen..

Con il primo motivo hanno dedotto l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, sostenendo di essere stati aggrediti e contestando l’identificazione. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 6, legge n. 401/1989 per l’elevato numero di manifestazioni e aree ricomprese nel divieto. Il Ministero dell’Interno ha chiesto il rigetto. In sede cautelare i provvedimenti erano stati sospesi.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il Tribunale rileva che dall’annotazione di P.G. emerge uno scontro tra due gruppi di circa trenta persone, con volti travisati e uso di spranghe, cinture e bastoni. Il gruppo dei ricorrenti è stato tenuto sotto costante contatto visivo dalle forze dell’ordine dal momento degli scontri fino all’identificazione. Ne consegue che i ricorrenti erano tra coloro che hanno partecipato agli scontri, e i dubbi sull’identificazione, formulati in via generica, sono infondati.

Il Tribunale ritiene irrilevante che i provvedimenti non indichino specificamente i comportamenti dei singoli. Ciò sarebbe peraltro impossibile, dato l’elevato numero di partecipanti alla rissa. I ricorrenti hanno certamente preso parte agli scontri e ciò è sufficiente, a prescindere dall’esito dei procedimenti penali: il DASPO non accerta un reato, ma previene la reiterazione di comportamenti violenti sulla base di una valutazione di polizia. Ciò che conta è la partecipazione a una dinamica di gruppo violenta, non la descrizione analitica delle singole condotte. La versione alternativa dei fatti non è condivisibile, perché la presenza di vedette, l’attesa presso un bar e la disponibilità di armi improprie e mezzi per travisarsi dimostrano l’intenzione di prendere parte agli scontri fin dall’inizio.

Il secondo motivo è invece fondato. Ai ricorrenti è stato vietato l’accesso a tutti gli impianti sportivi nazionali ed europei ove si disputino tutte le competizioni di calcio e calcio a 5, maschili e femminili, anche amichevoli, di ogni serie, oltre al transito nelle aree adiacenti nelle tre ore precedenti e successive agli incontri, inclusi i luoghi di sosta, transito o trasporto dei tifosi.

La combinazione tra l’ampiezza del ventaglio delle manifestazioni e l’indeterminatezza dei luoghi inibiti, che avrebbero potuto essere individuati, ad esempio, attraverso la distanza dall’impianto sportivo, non consente ai ricorrenti di orientare il proprio comportamento in modo adeguato. Essi risultano esposti a sanzioni per una presenza anche solo occasionale nella città in cui si tengono manifestazioni difficilmente conoscibili in anticipo, nonostante l’ordinaria diligenza.

La Questura dovrà dunque rideterminarsi, circoscrivendo i luoghi e le tipologie di competizioni cui il divieto si riferisce, in modo da consentire ai ricorrenti di orientare la propria condotta. Il ricorso è accolto nei limiti di cui in motivazione, con annullamento dei provvedimenti impugnati e compensazione delle spese per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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