Opere accessorie al capannone non sono pertinenze urbanistiche né precarie (C.G.A.R.S. n. 389 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le opere che, per dimensioni e funzione, hanno una propria autonomia rispetto all’edificio principale e non sono coessenziali allo stesso non rientrano nella nozione di pertinenza urbanistica, più restrittiva di quella dell’art. 817 cod. civ.. Ai fini della qualificazione come precaria rileva non solo il criterio strutturale, ma soprattutto quello funzionale: l’opera destinata a soddisfare esigenze non temporanee non beneficia del regime delle opere precarie, anche se realizzata con materiali amovibili. La realizzazione di manufatti di notevole impatto sul tessuto edilizio, destinati a uso duraturo, richiede pertanto il permesso di costruire. L’ordine di demolizione di un abuso edilizio costituisce atto vincolato e non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 legge n. 241/1990, poiché la partecipazione del destinatario non potrebbe condurre a un esito diverso. L’accertamento di inottemperanza che individui in modo adeguatamente puntuale gli immobili costituisce titolo per l’acquisizione al patrimonio comunale.

Il Fatto

Il Comune di Gela ha ingiunto ai proprietari di un terreno la demolizione di alcune opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo, con avvertimento che, decorso inutilmente il termine, gli immobili e l’area di sedime sarebbero stati acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale. I destinatari hanno impugnato l’ordinanza lamentando la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la natura pertinenziale e precaria dei manufatti, asseritamente accessori di un capannone esistente e assentito.

Con successivo accertamento di inottemperanza il Comune, ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, ha dichiarato che detto accertamento costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari. Impugnato anche tale atto con motivi aggiunti, i ricorrenti hanno dedotto l’indeterminatezza nella individuazione delle opere da acquisire. Il TAR Sicilia ha respinto il ricorso; è stata proposta impugnazione davanti al C.G.A.R.S.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla nozione di pertinenza urbanistica, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui vi rientrano solo le opere di modesta entità e accessorie rispetto all’opera principale, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici. Restano escluse le opere che, per dimensioni e funzione, presentino una propria autonomia e non siano coessenziali all’immobile principale, sì da non consentirne una diversa utilizzazione economica (Cons. Stato, VI, n. 19 del 2016; Cons. Stato, IV, n. 615 del 2012).

Quanto alla natura precaria, il C.G.A.R.S. ribadisce che non rileva il solo criterio strutturale ma soprattutto quello funzionale: un’opera destinata a esigenze non temporanee non può beneficiare del relativo regime nemmeno quando sia realizzata con materiali facilmente amovibili (C.g.a.r.s. n. 235 del 2023; C.g.a.r.s. n. 29 del 2025).

Applicando tali parametri, la Corte rileva che i tre manufatti — fabbricati in cemento armato di superficie significativa, con copertura a falde, pareti divisorie interne e, in un caso, predisposizione di impianti e servizi igienici — non presentano alcun elemento di precarietà e hanno notevole impatto sul tessuto urbanistico, essendo destinati a uso duraturo. Ne consegue che la loro realizzazione richiedeva il permesso di costruire e che il motivo sulla asserita pertinenza è infondato.

Il motivo sull’indeterminatezza dell’atto di accertamento è parimenti respinto: il Comune ha identificato in modo adeguatamente puntuale gli immobili oggetto di attività repressiva, né gli appellanti hanno dedotto specifici profili di incertezza riferiti a singoli manufatti (Cons. Stato, sez. VII, n. 1728 del 2023).

Quanto alla omessa comunicazione di avvio, il Collegio conferma la decisione di primo grado: l’attività di repressione degli abusi edilizi ha natura vincolata e la partecipazione del destinatario non potrebbe determinare alcun esito diverso, con conseguente inapplicabilità della garanzia procedimentale dell’art. 7 legge n. 241/1990 (Cons. Stato, sez. VI, n. 6734/2024; Cons. Stato, sez. VI, n. 6693/2024). L’appello è dunque respinto, con condanna dell’appellante alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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