Occupazione suolo pubblico: la concessione edilizia non proroga la concessione (C.G.A.R.S. n. 423 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione edilizia in sanatoria non costituisce autonomo titolo per l’occupazione del suolo pubblico quando essa acceda espressamente alla concessione in essere; ne consegue che, con la scadenza della concessione, viene meno anche il titolo per mantenere le strutture assentite. Ai fini della qualificazione permanente o temporanea dell’occupazione, rileva la durata prevista nel titolo concessorio e non l’esistenza di manufatti o opere visibili. Il privato concessionario non vanta, se non diversamente disposto nell’atto, alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto; il diniego di rinnovo non necessita di ulteriore motivazione ed è parificabile al rigetto di un’ordinaria istanza di concessione. La norma transitoria del regolamento comunale che esclude i rinnovi delle precedenti concessioni si applica a tutte le occupazioni rilasciate ai sensi del previgente regolamento, senza distinzioni.

Il Fatto

Il titolare di un’attività di somministrazione di cibi e bevande, in parte esercitata su suolo pubblico, impugna davanti al TAR Sicilia due provvedimenti del Comune. Il primo comunica che la concessione per l’occupazione permanente di suolo pubblico conserva validità fino al 31 dicembre 2017, poiché l’art. 14 del regolamento comunale sui dehors approvato nel 2016 esclude gli ulteriori rinnovi delle precedenti concessioni. Il secondo dichiara irricevibile la segnalazione certificata di agibilità della struttura amovibile annessa al locale, sul presupposto che essa costituisca pertinenza dell’immobile e che l’autorizzazione edilizia in sanatoria n. 7 del 10 marzo 2011 perda efficacia alla stessa data.

Il ricorrente sostiene che i titoli concessori, rinnovati di anno in anno con il pagamento del canone ai sensi dell’art. 32 del regolamento COSAP, si siano trasformati in titoli di durata pari a 29 anni, con scadenza nel 2040, e che l’autorizzazione edilizia valga essa stessa come titolo per l’occupazione. Il TAR, riuniti i ricorsi, li respinge. Propone appello il soccombente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene l’appello integralmente infondato e concentra l’analisi sul primo motivo, dal cui esito dipendono gli altri. La distinzione tra occupazioni permanenti e temporanee, secondo l’art. 3 del regolamento COSAP, non discende dalla presenza di manufatti o opere visibili, bensì dalla durata stabilita nel titolo: è temporanea l’occupazione inferiore all’anno, permanente quella pari o superiore. La presenza di strutture assentite resta dunque irrilevante ai fini della durata.

La concessione risulta rilasciata con durata dall’1 gennaio al 31 dicembre 2009 e quindi permanente, ma con termine espressamente indicato e rinnovata di anno in anno ai sensi dell’art. 32 del regolamento fino al 31 dicembre 2017. Non può pertanto invocarsi il termine massimo di 29 anni, previsto per l’ipotesi di mancata indicazione della durata.

Il richiamo all’autorizzazione edilizia in sanatoria n. 7 del 2011 non muta la conclusione. L’atto è rilasciato in favore del titolare “nella qualità di intestatario di occupazione di suolo pubblico” e condizionato al pagamento del canone: esso accede alla concessione richiamata e non configura titolo autonomo per l’occupazione. Con la scadenza della concessione viene meno, di conseguenza, il titolo a mantenere le strutture.

Quanto all’affidamento, il Collegio richiama l’indirizzo secondo cui il concessionario non vanta alcuna aspettativa al rinnovo, salvo diversa disposizione dell’atto, e il diniego non richiede particolare motivazione, essendo parificabile al rigetto di un’ordinaria istanza concessoria (Cons. Stato, sez. V, n. 5730 del 2020; sez. III, n. 5780 del 2017; sez. V, n. 6132 del 2011). La nota comunale, intervenuta cinque mesi prima della scadenza, costituisce disdetta impeditiva del rinnovo annuale.

La norma transitoria dell’art. 14 del regolamento dehors è applicabile alle concessioni rilasciate ai sensi del regolamento COSAP, riferendosi letteralmente alle precedenti occupazioni senza distinzioni. Da ciò l’infondatezza anche del secondo e del terzo motivo, articolati sul presupposto della sua inapplicabilità, con conseguente reiezione del gravame e compensazione delle spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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