Variante urbanistica e decadenza dall’impugnazione del decreto assessoriale (C.G.A.R.S. n. 422 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto assessoriale che autorizza, ai sensi dell’art. 7 della l.r. Sicilia n. 65/1981, un progetto di opera pubblica in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici costituisce a tutti gli effetti variante agli strumenti urbanistici comunali. Il termine di decadenza per l’impugnazione decorre pertanto dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione e non dalla conoscenza che il privato ne abbia avuto in un momento successivo. Il regime della notificazione individuale e della decorrenza dalla piena conoscenza opera solo per le varianti c.d. particolari, che incidono su specifici beni imprimendo un vincolo preordinato all’espropriazione. In materia di varianti urbanistiche generali non è concedibile l’errore scusabile.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, il decreto assessoriale con cui l’amministrazione regionale ha autorizzato il progetto di potenziamento e trasformazione di alcune tratte della ferrovia circumetnea, integrato da un elaborato planimetrico di confronto tra progetto approvato e variante. Il ricorso investiva anche gli atti presupposti, tra cui la delibera consiliare comunale e i pareri della Soprintendenza e del servizio regionale competente.
La società deduceva che la variante progettuale avrebbe comportato un rilevante spostamento della tratta metropolitana, con incidenza dello scavo della galleria naturale sulle fondazioni del proprio edificio, e ne traeva profili di difetto di motivazione, eccesso di potere, espropriazione sostanziale e violazione delle garanzie partecipative. Il TAR, accolta l’eccezione di irricevibilità delle amministrazioni intimate, dichiarava il ricorso tardivo perché notificato oltre cinque anni dopo la pubblicazione del decreto. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di appello censura la declaratoria di irricevibilità. L’appellante sostiene di avere conosciuto il decreto solo nel corso di un accertamento tecnico preventivo e qualifica l’atto come variante progettuale a contenuto sostanzialmente espropriativo, dalla cui comunicazione sarebbe dovuto decorrere il termine.
Il Collegio muove dal dato testuale. Il decreto richiama espressamente l’art. 7 della l.r. n. 65/1981 e autorizza il progetto “in variante allo strumento urbanistico generale del Comune”. La norma stabilisce che le autorizzazioni assessoriali costituiscono a tutti gli effetti varianti agli strumenti urbanistici, ai piani comprensoriali, settoriali e territoriali di coordinamento, e che sono notificate ai comuni interessati e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Da qui la conferma della qualificazione operata dal giudice di primo grado: si tratta di variante urbanistica, non di variante progettuale. Il decreto non imprime alcun vincolo specifico sull’immobile dell’appellante né ha contenuto espropriativo. Il precedente decreto del 1989 già prevedeva la galleria a pochi metri dal fabbricato, e non vi è prova che le modifiche autorizzate esorbitino dalla fascia di rispetto di trenta metri. Eventuali pregiudizi da esecuzione dei lavori restano affidati alle azioni civilistiche contro l’esecutore materiale.
La Corte richiama l’orientamento sedimentato secondo cui il termine per impugnare un piano regolatore o una sua variante generale decorre dalla pubblicazione del decreto di approvazione. Solo per le varianti particolari, che incidono su beni determinati con vincolo preordinato all’esproprio, il termine decorre dalla notificazione. La pluralità dei destinatari e la funzione di pianificazione del territorio rendono inconcepibile la notifica individuale, e in questa materia non è concedibile l’errore scusabile.
Il decreto, integrando una variante generale, andava impugnato nel termine ordinario decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, avvenuta il 12 luglio 2002. Il motivo è infondato e, per la sua natura assorbente, impone la reiezione integrale dell’appello. Le spese sono compensate in ragione della specifica natura della controversia.
Nota della Redazione
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