Ottemperanza e penalità di mora per la sentenza di annullamento con rifusione (TAR Calabria n. 1818 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza di annullamento, l’amministrazione soccombente è tenuta a rimborsare al ricorrente il contributo unificato versato nel giudizio definito, perché tale onere è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente anche in caso di compensazione giudiziale delle spese e di mancata costituzione, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002. Gli interessi legali sulla somma dovuta decorrono dalla messa in mora e non dalla notifica del ricorso, quando questo conteneva domanda di annullamento e non di condanna. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguarda sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, e si cumula con gli interessi legali per il suo carattere sanzionatorio.
Il Fatto
Il Comune ricorrente aveva ottenuto dal TAR Calabria, con sentenza n. 597 del 06.04.2017, l’annullamento del decreto dirigenziale regionale che aveva ridotto il finanziamento già disposto in suo favore, con compensazione delle spese di lite. Divenuta definitiva la pronuncia a seguito del decreto del Consiglio di Stato che aveva dichiarato estinto l’appello, l’ente locale ha chiesto alla Regione il pagamento della differenza tra quanto erogato e quanto ancora dovuto, pari a € 50.354,73, oltre al contributo unificato del giudizio.
Dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, il Comune ha agito per l’ottemperanza, chiedendo anche gli interessi dalla notifica dell’originario ricorso, la nomina di un commissario ad acta e la determinazione della somma dovuta per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. La Regione, regolarmente evocata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dapprima disposto adempimenti istruttori e, preso atto dell’impegno di spesa adottato dalla Regione, ha chiesto aggiornamenti sulla definitiva esecuzione. All’esito, l’amministrazione ha depositato il decreto di liquidazione dell’importo richiesto e il Comune ha dato atto dell’intervenuto pagamento, insistendo tuttavia per gli interessi e per il contributo unificato.
Il Collegio ha riconosciuto il diritto al rimborso del contributo unificato richiamando l’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002, che pone l’onere in ogni caso a carico della parte soccombente, anche in presenza di compensazione giudiziale delle spese e di mancata costituzione in giudizio. La statuizione opera quindi anche dove la sentenza ottemperanda abbia compensato le spese.
Quanto agli interessi legali, il Tribunale ne ha escluso la decorrenza dalla notifica del ricorso definito con la sentenza ottemperanda, poiché quel giudizio conteneva domanda di annullamento e non di condanna. La decorrenza è stata fissata al 24 aprile 2017, data della richiesta di esecuzione con cui il Comune ha costituito in mora l’amministrazione, e sino al pagamento intervenuto.
Il Collegio ha poi affrontato la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., riconoscendone l’ammissibilità anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014 e la novella dell’art. 1, comma 781, legge n. 208/2015. In assenza di iniquità o altre cause ostative, la somma è stata determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, con decorrenza dalla notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario.
Il Tribunale ha quindi ordinato l’esecuzione entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Cosenza o suo delegato, ha posto a carico dell’amministrazione inadempiente le spese dell’eventuale attività commissariale, applicando per analogia l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, e ha condannato la Regione alle spese processuali, liquidate in complessivi € 2.033,00 oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.