Occupazione suolo pubblico e recidiva: diffida non necessaria per la sospensione (TAR Veneto n. 1697 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di occupazione abusiva di suolo pubblico connessa all’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, la sospensione dell’attività per recidiva ex art. 6 l. n. 77/1997 e art. 43 del Regolamento CUP non richiede una nuova diffida precedente al provvedimento sanzionatorio. La diffida costituisce adempimento comunicativo funzionale alla sola procedura di escussione delle sanzioni pecuniarie; ai fini della legittima emanazione del provvedimento di sospensione rileva il solo dato oggettivo della recidiva. L’accertamento della violazione può avvenire in assenza del trasgressore, essendo prevista la sola notificazione del verbale nei termini ex art. 14 l. n. 689/1981. Il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria non impedisce la sospensione, che trova titolo in speciali disposizioni di legge fatte salve dall’art. 8-bis l. n. 689/1981.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale che gestisce un ristorante in Venezia, impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva disposto la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per tre giorni continuativi. Il provvedimento richiamava due precedenti sospensioni e un verbale della Polizia locale del 17.06.2023, dal quale risultava un’occupazione abusiva di area non concessa pari a mq 11,69 rispetto alla superficie assentita.

Il ricorrente aveva inizialmente proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione del Comune. Deducva la violazione dell’art. 6 l. n. 77/1997 per mancanza della diffida, la violazione del contraddittorio in sede di accertamento e l’illegittimità dell’art. 43 del Regolamento CUP in relazione all’art. 8-bis l. n. 689/1981, per essere intervenuto il pagamento in misura ridotta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Sul primo motivo osserva che la fattispecie trova fonte tanto in disposizioni primarie applicabili sull’intero territorio nazionale quanto in disposizioni regolamentari di ambito locale. L’art. 6 l. n. 77/1997 prevede che, in caso di recidiva nell’occupazione di suolo pubblico, l’autorità disponga “previa diffida” la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre giorni.

Il Comune aveva provato di aver notificato via pec, in data 30.08.2018, un provvedimento di diffida contenente l’espresso avvertimento che, in caso di recidiva, si sarebbe applicata la sospensione dell’attività per tre giorni. Il Collegio condivide l’argomentazione difensiva, richiamando alcune pronunce dei giudici amministrativi su fattispecie analoghe (TAR Lazio n. 3228 del 2023; TAR Lazio n. 12924 del 2021; TAR Lazio n. 894 del 2014), nelle quali si è chiarito che la diffida è adempimento comunicativo funzionale alla sola procedura di escussione delle sanzioni pecuniarie accessorie.

Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che, per espressa previsione legislativa, l’accertamento di una violazione amministrativa può avvenire in assenza dell’interessato, essendo prevista solo la notificazione del verbale nei termini al trasgressore ex art. 14 l. n. 689/1981; il contenuto del verbale può essere contestato solo nelle forme della querela di falso. Poiché il provvedimento impugnato reca esclusivamente la sospensione e non la più grave decadenza dell’autorizzazione, risultano inconferenti le allegazioni sulle modalità di misurazione della superficie occupata.

Sul terzo motivo il Collegio esclude che il pagamento in misura ridotta estingua le conseguenze della recidiva. La doglianza muove da un’erronea ricostruzione degli ambiti operativi dei due procedimenti: quello che conduce alla sanzione pecuniaria e quello che conduce alla sospensione, disciplinato dall’art. 43 Regolamento CUP, le cui disposizioni rientrano tra le speciali disposizioni di legge fatte salve dall’art. 8-bis l. n. 689/1981.

Nessun rilievo, infine, il Collegio attribuisce alle previsioni regolamentari sopravvenute nel 2024, non applicabili ratione temporis. Il ricorso è respinto e le spese, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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