Distanze dalle discariche e permesso di costruire in area agricola (TAR Veneto n. 1715 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La previsione di cui all’art. 32, commi 1 e 2, l.r. Veneto n. 3/2000, che impone la distanza minima di 150 metri tra le discariche per rifiuti secchi o non putrescibili e gli edifici destinati ad abitazione, costituisce vincolo conformativo di fonte primaria direttamente applicabile dall’amministrazione comunale in sede di rilascio del titolo edilizio. L’assenza di recepimento cartografico negli strumenti urbanistici comunali non ne impedisce l’operatività, né la relativa previsione può essere derogata in via interpretativa da fonti di rango inferiore. Il rispetto della distanza legale prevale sulle esigenze abitative e produttive dell’imprenditore agricolo, ancorché riconosciute da piani approvati dall’agenzia regionale. La motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiamato sia individuato, conoscibile e valutato in modo consapevole dall’amministrazione, anche se redatto da un professionista esterno.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’azienda agricola in località del Comune di Rivoli Veronese, ha presentato il 17 gennaio 2025 istanza di permesso di costruire per un fabbricato abitativo ex art. 44, comma 3, l.r. 11/2004 e un deposito attrezzi ex art. 44, comma 5-ter, l.r. 11/2004. Il fondo confina con un’area interessata da una discarica per rifiuti inerti, già oggetto di provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato dalla Provincia l’11 marzo 2024, n. 821, e oggetto di contenzioso.
Esaurita la conferenza di servizi, il Comune ha concluso negativamente il procedimento con determinazione prot. n. 9137 del 24 ottobre 2025, richiamando l’istruttoria interna, un parere legale esterno e le note regionali in materia di microzonazione sismica. La ricorrente ha impugnato l’atto con nove motivi, lamentando i vizi della motivazione per relationem, la mancata considerazione delle esigenze aziendali accertate da AVEPA, l’illegittima applicazione del vincolo di distanza e il gioco del silenzio-assenso sulle note regionali tardive.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, relativo alla motivazione per relationem, il TAR richiama i criteri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 226 del 2020; TAR Sicilia n. 1369 del 2026): il rinvio è legittimo quando l’atto richiamato è individuato con precisione, accessibile, adeguato e fatto proprio dall’amministrazione. Nel caso concreto la decisione comunale si fonda essenzialmente sull’istruttoria interna, mentre il parere legale svolge funzione di mero supporto, senza sostituirsi alla valutazione dell’ente.
Quanto alle esigenze dell’impresa agricola, la lettura dell’art. 44 l.r. 11/2004 è corretta ma parziale: il rispetto delle distanze dalle discariche risponde a interessi pubblici ambientali che divengono preminenti rispetto agli interessi privati all’edificazione. Il diniego risulta idoneo, necessario e adeguato, e integra l’unico mezzo per assicurare l’osservanza della norma primaria.
Sull’asserita assenza di previsione urbanistica, il TAR precisa che il vincolo conformativo non richiede recepimento cartografico: la norma primaria è chiara e specifica, mentre il PRGRUS ne conferma la ratio di tutela della salute e della collettività. Non ricorre l’ipotesi del vincolo generalizzato stigmatizzato da Cons. Stato n. 3560 del 2012. Né il richiamo all’art. 9.11 delle NT del PATI, ritenuto inconferente, incide sull’impianto motivazionale.
Sulla distanza, il TAR esclude che la natura inerte dei rifiuti rilevi: essi sono qualificabili come rifiuti speciali ex art. 184, comma 3, lett. b), d.lgs. 152/2006. Il richiamo di TAR Veneto n. 661 del 2025 alle sole nuove discariche non è dirimente, e la misurazione dal perimetro dell’area occupata è l’unica idonea a garantire certezza, diversamente dalle alternative ancorate al cronoprogramma dei lavori. La disciplina produce riflessi immediati anche sui proprietari dei fondi circostanti.
L’ultimo motivo è infine fondato in parte qua: le note regionali sulla microzonazione sismica sono viziate per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, essendo ricorso a un escamotage per non assumere una posizione chiara. Esse restano però inidonee a travolgere l’atto plurimotivato, sorretto da altre autonome ragioni. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese e trasmissione del fascicolo al N.O.E. dei Carabinieri per gli approfondimenti di competenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.