Rimodulazione misure protezione testimone giustizia e sindacato ragionevolezza (TAR Lazio n. 14043 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rimodulazione o la revoca delle misure di protezione del testimone di giustizia costituisce espressione di valutazione tecnico-discrezionale riservata all’Autorità di pubblica sicurezza, che opera sulla base degli elementi informativi raccolti in sede di coordinamento interforze e della riunione prefettizia di cui all’art. 5, comma 2, d.l. n. 83/2002, convertito in legge n. 133/2002. Il pericolo che giustifica il mantenimento del livello superiore di tutela deve essere attuale e concreto, non essendo sufficiente la sola pericolosità della consorteria criminale oggetto della pregressa attività investigativa. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella degli organi tecnici e il sindacato resta circoscritto al controllo di ragionevolezza e di logicità del percorso istruttorio, restando esclusa ogni ingerenza nel merito delle conclusioni delle Forze di polizia.
Il Fatto
Il ricorrente, imprenditore del settore agricolo e zootecnico, è stato ammesso nel 2007, unitamente al nucleo familiare, a un piano provvisorio di protezione in qualità di testimone di giustizia, poi trasformato in misura definitiva nel 2009. Dopo precedenti rimodulazioni, il Ministero dell’interno ha disposto la riduzione del dispositivo dal 3° livello «tutela su auto specializzata» al 4° livello «tutela su auto non protetta», con decorrenza dal 22 ottobre 2025 e fino al 31 marzo 2026.
I ricorrenti hanno impugnato tale provvedimento davanti al TAR Lazio deducendo la violazione degli artt. 3 e 10 legge n. 241/1990 e degli artt. 1 e 2 del d.l. n. 83/2002 e relativi decreti attuativi, oltre all’eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza istruttoria e travisamento dei fatti. Il Collegio ha disposto una relazione di chiarimenti, acquisendo la documentazione sulle vicende che hanno interessato i ricorrenti dal 2017 in poi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta unitariamente le censure, compendiate nel difetto di motivazione e nella violazione dei parametri normativi. I ricorrenti sostenevano che non fosse stato accertato il cessato pericolo e che la definitività delle condanne inflitte ai soggetti processati non potesse fondare l’attenuazione della tutela.
Il Collegio ricostruisce il quadro istruttorio. Nella Riunione Tecnica di Coordinamento del 18 febbraio 2025 è emerso che il ricorrente non ha ulteriori impegni dibattimentali come teste, che la vicenda processuale si è definita con sentenza di conferma delle condanne e che non risultano nuovi, emergenti e concreti elementi di rischio. La Questura competente ha escluso che gli incendi dolosi del 2021 e del 2023, riguardanti terreni confinanti, fossero riferibili al ricorrente. La riunione del 18 luglio 2025 ha confermato l’affievolimento dell’esposizione a rischio.
Su questa base l’Amministrazione ha ritenuto sussistente una situazione di pericolo potenziale, seppur ridotta, e ha applicato il 4° livello di cui all’art. 8 del D.M. 28 maggio 2003, come sostituito dal D.M. 3 dicembre 2012, da attuarsi ai sensi del successivo art. 11 nella sola provincia di residenza. Il Tribunale sottolinea come la pericolosità dei condannati, da sola, non sia elemento sufficiente in assenza di elementi oggettivi, attuali e concreti che integrino un pericolo reale.
Il Collegio richiama quindi il riparto di competenze: l’apprezzamento sull’attualità del pericolo rientra in una valutazione ampiamente discrezionale dell’Autorità di P.S., sindacabile solo sotto il profilo della ragionevolezza, senza che il giudice amministrativo possa entrare nelle conclusioni tecniche delle Forze di polizia, come affermato da TAR Lazio, sez. I ter, n. 9857/2019 e Cons. Stato, sez. I, n. 1710/2019.
Il percorso argomentativo si chiude con il richiamo alla posizione assunta da Cons. Stato, sez. III, n. 241/2025 e a TAR Lazio, sez. I ter, n. 24194/2025: la permanenza di una misura di protezione non può fondarsi sulla sola pericolosità della consorteria criminale, in assenza di elementi di attuale esposizione a pericolo riferibili al tutelato. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni e della complessità dell’iter procedimentale.
Nota della Redazione
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