Danno da quiescenza anticipata liquidato equitativamente con cedolini quale principio di prova (C.G.A.R.S. n. 375 del 08.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito è tenuto a liquidare in via equitativa il lucro cessante subito dal militare per la cessazione anticipata dal servizio, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., senza che sia necessaria un’istanza di parte e senza che possa pronunciare un non liquet quando l’esistenza del danno sia già accertata. L’art. 2056, secondo comma, cod. civ., che impone la valutazione del mancato guadagno con equo apprezzamento, esprime un principio generale e consente di superare l’eccezione di difetto di prova piena. I cedolini stipendiali e pensionistici, propri e del collega di grado superiore, integrano un valido principio di prova del decremento reddituale. La personalizzazione del danno non patrimoniale richiede la prova di conseguenze anomale e del tutto peculiari, non essendo sufficienti le ordinarie sofferenze connaturate alla patologia. Le spese sanitarie future, ragionevolmente attendibili, sono risarcibili.

Il Fatto

Un ex appartenente all’Aeronautica Militare conveniva in giudizio il Ministero della difesa, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da una patologia insorta per fatti di servizio, riconosciuta come dipendente da causa di servizio. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza non definitiva n. 2578/2021, accertava la responsabilità dell’Amministrazione per il danno biologico e morale, rimettendo la liquidazione alle tabelle del Tribunale di Milano, e rigettava la domanda di danno patrimoniale da quiescenza anticipata perché generica e sfornita di prova, nonché quella di rivalutazione e interessi sul danno da reato.

Espletata la CTU, con sentenza n. 3404/2022 il TAR condannava il Ministero al pagamento della somma risultante dalla decurtazione, dall’importo di € 203.675,00, di quanto già riconosciuto a titolo di equo indennizzo e assegni vitalizi. L’ex militare appellava le statuizioni sfavorevoli, contestando il rigetto del danno patrimoniale, il mancato riconoscimento della personalizzazione del danno non patrimoniale e l’omessa considerazione delle spese mediche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che alcuni capi delle due sentenze non sono stati impugnati e hanno acquisito forza di giudicato interno: l’applicazione delle tabelle milanesi, il rigetto della domanda di rivalutazione e interessi, e l’operatività della compensatio lucri cum damno con decurtazione degli importi indennitari.

Nel merito, il primo motivo è fondato. Il giudice dispone del potere di liquidare il danno in via equitativa, espressione del generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., il cui esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede istanza di parte. L’impossibilità di provare l’ammontare preciso del danno va intesa in senso relativo. Il Collegio richiama Cass. civ., sez. III, n. 13515 del 29 aprile 2022 e la propria precedente sentenza n. 586 del 18 settembre 2023, che in caso analogo aveva liquidato equitativamente il danno consistente nella differenza tra trattamento pensionistico e differenza di reddito.

L’eccezione difensiva fondata sulla necessità della prova piena non tiene conto dell’art. 2056, secondo comma, cod. civ., secondo cui il lucro cessante è valutato con equo apprezzamento. I cedolini dell’appellante e del collega, depositati in primo grado e non contestati, costituiscono valido principio di prova. Ricalcolando sulla base dei dati documentali, il decremento mensile è di € 724,00 e non di € 1.000,00, da moltiplicare per tredici mensilità e per ventidue anni: € 207.064,00, arrotondato a € 200.000. Poiché la somma è corrisposta anticipatamente in unica soluzione, il Collegio applica una riduzione equitativa del 25%, per evitare una locupletazione del danneggiato, determinando il danno patrimoniale in € 150.000,00.

Il secondo motivo è infondato. Il primo giudice, con il conforto del CTU, ha escluso esigenze di personalizzazione, poiché le conseguenze sofferte sono quelle ordinarie secondo l’id quod plerumque accidit. L’appellante non prova che la malattia incida sulla vita quotidiana in misura maggiore rispetto ad altre persone della stessa età con le medesime sofferenze. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. II n. 715 del 2023 e sez. VI n. 4839 del 2024, nonché Cass. civ., sez. III, n. 21409 del 30 luglio 2024 e n. 7513 del 2018: la misura standard può essere incrementata solo in presenza di conseguenze anomale, tempestivamente allegate e provate.

È invece fondata la censura sulle spese mediche odontoiatriche, che, secondo la CTU, saranno sostenute con ragionevole attendibilità (Cass. civ., sez. III, n. 12690 del 9 giugno 2011). Il Collegio liquida equitativamente l’importo di € 38.400,00. Sulle somme riconosciute decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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