Fase esecutiva del contratto pubblico e riparto di giurisdizione (C.G.A.R.S. n. 779 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, cioè alla natura intrinseca della posizione dedotta in giudizio. Una volta esaurita la fase di individuazione del contraente e non più configurabili interessi legittimi della parte privata a fronte di un potere pubblico autoritativo, le controversie relative all’esecuzione del rapporto negoziale appartengono al giudice ordinario, perché riguardano diritti soggettivi nascenti da un rapporto tendenzialmente paritario. Rientrano invece nel giudice amministrativo le controversie sulla fase preliminare di formazione della volontà della P.A. e di scelta del contraente secondo le regole dell’evidenza pubblica. A radicare la giurisdizione ordinaria non è la formale stipulazione del contratto, ma l’intrinseco esaurimento della fase di selezione.

Il Fatto

La società appellante era fornitrice di ausili per incontinenti con consegna a domicilio e assistenza post-vendita nei confronti di diverse aziende sanitarie provinciali siciliane, in forza di un contratto risalente al 2015. All’imminente scadenza del rapporto, l’azienda capofila del bacino orientale avviava una procedura negoziata per la stipula di contratti ponte, invitando i fornitori a confermare la disponibilità e a presentare una offerta migliorativa.

La società offriva per l’azienda provinciale interessata un prezzo pro-capite e una riduzione dello 0,5%. Con delibera di presa d’atto, l’azienda sanitaria destinataria indicava però un importo differente, inferiore a quello offerto, richiamando il prezzo originario contrattualizzato. La società impugnava la delibera e i motivi aggiunti avanti al giudice amministrativo, che dichiarava inammissibili i ricorsi per difetto di giurisdizione. Proponeva quindi appello la società originaria ricorrente, dolendosi dell’erroneo presupposto dell’avvenuta stipula contrattuale e chiedendo l’esame nel merito delle censure di prime cure.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio affronta una questione di rito: pur essendo astrattamente applicabile l’art. 105, comma 2, c.p.c., con conseguente trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 87, comma 4, c.p.a. la trattazione in pubblica udienza non determina nullità della decisione, sicché la causa è definibile all’esito dell’udienza.

Quanto all’eccezione di difetto di legittimazione passiva, il Collegio rileva che la Presidenza della Regione risulta del tutto estranea alla vicenda, con la conseguente estromissione dal giudizio. Nel merito, l’appello è infondato sul riparto di giurisdizione.

Il punto centrale è il petitum sostanziale: la controversia è diretta a regolare l’assetto contrattuale tra le parti e, in particolare, il prezzo dei dispositivi. Si verte dunque sulla fase esecutiva del negozio, dove si configurano diritti soggettivi e non interessi legittimi. Il Collegio richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ordinanza 13 dicembre 2019, n. 32976: le controversie sulla fase preliminare alla stipula, di formazione della volontà e di scelta del contraente, spettano al giudice amministrativo; quelle che radicano nella serie negoziale successiva, dalla stipulazione all’adempimento, sono devolute al giudice ordinario.

La Corte precisa che non è il dato formale dell’avvenuta stipulazione a radicare la giurisdizione, quanto l’esaurimento della fase di individuazione del contraente e la conseguente non configurabilità di interessi legittimi. Nel caso di specie la fase di scelta era conclusa e la controversia riguardava il quantum della prestazione e gli elementi del regolamento contrattuale.

Da ultimo, il Collegio rileva l’erronea dizione della sentenza gravata, che parlava di riassunzione del giudizio davanti a diversa giurisdizione: ai sensi dell’art. 11 c.p.a. la domanda può soltanto essere riproposta in un nuovo giudizio, con salvezza degli effetti della domanda anteriore ove tempestiva, richiamando la sentenza del Consiglio 27 luglio 2023, n. 468. L’appello è respinto per difetto di giurisdizione, con condanna alle spese e facoltà di riproposizione.

Nota della Redazione

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