Accesso agli atti e segreto sulle scelte difensive dell’amministrazione (TAR Liguria n. 248 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, sono sottratti all’ostensione gli scritti e le comunicazioni che attengono alle scelte difensive dell’amministrazione, anche se resi da consulenti legali esterni dopo l’avvio di un procedimento contenzioso o di attività precontenziose, perché il segreto professionale è specificamente tutelato dall’ordinamento e la strategia processuale non deve essere rivelata al contraddittore. L’amministrazione non può essere destinataria di un ordine di esibizione di documenti inesistenti o indisponibili, quando ne abbia formalmente attestato, sotto la propria responsabilità, l’insussistenza o l’indisponibilità, in applicazione del principio ad impossibilia nemo tenetur. Il requisito della strumentalità dell’accesso rispetto alle esigenze difensive non sussiste quando il richiedente, già costituito nel giudizio civile, avrebbe potuto ottenere la documentazione dal proprio difensore. Rispetto ai documenti ostesi nel corso del giudizio va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente della Azienda sociosanitaria ligure 5, aveva chiesto l’accesso a tutta la documentazione inerente a una controversia promossa dai congiunti di un paziente deceduto dopo un intervento chirurgico eseguito dallo stesso ricorrente quale secondo operatore. L’istanza era motivata dalla necessità di difendersi in un procedimento per responsabilità amministrativa da danno erariale, avviato dopo la notifica dell’invito a dedurre da parte della Procura regionale della Corte dei conti, a seguito di una sentenza del giudice civile che lo aveva condannato in solido con la struttura e con l’altro medico.
Il ricorrente aveva domandato copia della sentenza, delle comunicazioni intercorse con la struttura, del provvedimento con cui la stessa aveva deciso di non appellare e della notizia di danno erariale. La struttura aveva riscontrato solo parzialmente, così il ricorrente ha impugnato il diniego e il silenzio, deducendo la violazione dei principi di buon andamento, buona fede e correttezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondate le censure, dichiarando la cessazione della materia del contendere per la documentazione comunicata dopo la proposizione del ricorso. La struttura ha trasmesso quanto in suo possesso e ha attestato l’insussistenza o l’indisponibilità degli ulteriori documenti, fornendo una specifica giustificazione per ciascuno. A seguito di ricerche più approfondite, anche la relazione di notificazione è stata reperita e trasmessa.
Non può quindi essere ordinata l’esibizione di documenti inesistenti o non nella disponibilità dell’amministrazione, ostandovi il principio ad impossibilia nemo tenetur, richiamato dalla Corte nel precedente Cons. St., sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 892.
Quanto alle comunicazioni tra la struttura, il proprio difensore e il loss adjuster, esse attengono alle scelte difensive in relazione a un giudizio civile e sono sottratte alla disciplina dell’accesso. Il Collegio richiama l’orientamento che, muovendo dall’art. 2 del D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200, ritiene espressione di un principio generale la sottrazione all’accesso degli scritti defensionali, confermato da Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6200 e da Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2016, n. 1761, nonché da Cons. Stato, sez. IV, 27 agosto 1998, n. 1137.
Il ricorrente, costituito nel giudizio civile, avrebbe potuto compiere scelte difensive autonome, nominando un diverso difensore e un proprio consulente, e avrebbe potuto ottenere la documentazione rivolgendosi al difensore, tenuto a consegnargliene copia anche sul piano deontologico ai sensi dell’art. 33 del codice deontologico forense. Difetta dunque il requisito della strumentalità. Il ricorso è in parte rigettato e in parte dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
Nota della Redazione
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