Equa riparazione e ottemperanza: al commissario ad acta non spetta compenso (TAR Puglia n. 1224 del 07.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto della Corte d’appello che decide sull’equa riparazione, ai sensi della legge n. 89/2001, ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di cosa giudicata quando non sia stato opposto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c.. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e quello di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato. Al commissario ad acta, dirigente del Ministero, non spetta alcun compenso specifico, in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale sancito dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
Il Fatto
Con decreto n. cron. 196/2020 la Corte d’Appello di Lecce aveva accolto il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, delle somme ivi indicate, oltre alle spese del procedimento liquidate in € 1.710,00 per compensi e € 100,00 per spese, con distrazione in favore del difensore.
Il decreto, munito di formula esecutiva, veniva ritualmente notificato al Ministero, che non vi dava esecuzione. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato, con nomina di commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto di equa riparazione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata: è stato notificato al Ministero e non è stato opposto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c.. Sussiste quindi il presupposto per il giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a.
Il Tribunale verifica poi il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Rileva inoltre che la parte ha inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito e le modalità di riscossione prescelte, come richiesto dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001. È decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione senza alcun pagamento.
Nel merito il Collegio sancisce l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Fissa il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per il caso di inottemperanza, il TAR nomina commissario ad acta il dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni. Sul punto il Collegio esclude che sia dovuto un compenso specifico: opera il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, richiamato dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
Segue la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre al rimborso delle spese vive accessorie sostenute dopo l’emissione del decreto per la proposizione del giudizio. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484/2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498/2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153/2022.
Nota della Redazione
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