Ottemperanza al giudicato sul trasferimento della docente e commissario ad acta (TAR Toscana n. 587 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è fondato quando non risulti dagli atti che la sentenza passata in giudicato sia stata eseguita e l’Amministrazione non abbia ottemperato all’ordine istruttorio di depositare i provvedimenti attuativi. Il giudice amministrativo, in accoglimento del ricorso, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, destinato a provvedere su richiesta della parte interessata decorso inutilmente il termine assegnato. Il ritardo giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata per ogni giorno di ulteriore ritardo e fino all’insediamento del commissario.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato della scuola secondaria di secondo grado, aveva ottenuto dalla Corte di Appello di Firenze, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 448/2022 pubblicata il 13.06.2022, l’accertamento del diritto ad essere trasferita in una sede del Comune di Policoro o in altra indicata nella domanda di mobilità dell’8 aprile 2020. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora. Le Amministrazioni intimate si sono costituite con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che non risulta dagli atti di causa che la sentenza della cui ottemperanza si tratta sia stata eseguita. La circostanza è confermata dal fatto che l’Amministrazione non ha provveduto al deposito degli atti adottati in esecuzione della sentenza da ottemperare, come invece disposto dall’ordinanza collegiale n. 1069 del 28 settembre 2024.
Su queste basi il ricorso è fondato e va accolto. Il Tribunale ordina alle Amministrazioni resistenti di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza a disporre il trasferimento della ricorrente in una sede del Comune di Policoro o in altra indicata nella domanda di mobilità dell’8 aprile 2020.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Matera, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero.
Quanto alla misura coercitiva, il ritardo maturato dal Ministero giustifica la condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione di una penalità di mora in misura pari a 10 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’insediamento del commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
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