Pertinenza urbanistica esclusa per il ripostiglio autonomo e ordine di demolizione (TAR Emilia-Romagna n. 774 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La qualifica di pertinenza urbanistica è riservata alle opere di modesta entità accessorie rispetto a un’opera principale, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici, e non si estende a manufatti che, per dimensioni e funzione, presentino una propria autonomia e una distinta utilizzazione economica. Il ripostiglio o la legnaia con autonoma consistenza volumetrica e valore economico non modesto non integra pertinenza urbanistica, restando distinto il più ampio concetto di pertinenza civilistica di cui all’art. 817 cod. civ.. Il regime regionale delle tolleranze edilizie di cui all’art. 19-bis, comma 1-ter, L.R. Emilia-Romagna n. 23/2004, di contenuto indeterminato e finalità di sostanziale sanatoria, va interpretato in senso restrittivo e richiede la consapevolezza dell’Amministrazione dell’esistenza del manufatto. L’ordine di demolizione ha natura di atto ripristinatorio e prescinde dall’accertamento dell’elemento soggettivo a carico del destinatario.

Il Fatto

Con SCEA presentata il 21 giugno 2018 il ricorrente dichiarava lo stato legittimo di un’unità abitativa in Bologna, attestando quali tolleranze alcune irregolarità riferite a un ripostiglio di circa 8 mq posto nel cortile interno e catastalmente distinto. Venduto l’immobile nel luglio 2018, il Comune avviava il procedimento di controllo e con provvedimento del 20 dicembre 2019 dichiarava in autotutela l’inefficacia della segnalazione per falsa rappresentazione dello stato legittimo.

Il ricorrente impugnava la nota di avvio del 4 novembre 2019, poi il provvedimento del dicembre 2019 con primi motivi aggiunti e, infine, l’ordinanza di rimessione in pristino del 5 aprile 2024 con secondi motivi aggiunti, chiedendo il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio: il deposito telematico deve ritenersi tempestivo fino alle ore 24 dell’ultimo giorno utile ai sensi dell’art. 4, comma 4, dell’allegato 2 al cod. proc. amm., richiamando Cons. Stato n. 7142 del 2020. Il ricorso introduttivo è inammissibile per carenza di interesse, avendo ad oggetto un atto endoprocedimentale.

Sul merito, l’onere di provare la data di realizzazione del manufatto abusivo grava sul privato, secondo il principio di vicinanza della prova (Cons. Stato n. 2187 del 2024). La mappa catastale non è sufficiente a collocare l’opera prima del 17 agosto 1942 e, in ogni caso, il Regolamento edilizio comunale imponeva la licenza sin dal 1910.

Il ripostiglio non è qualificabile come pertinenza urbanistica: ha autonomia funzionale ed economica, confermata dalla riduzione di prezzo di 18.000 euro pattuita tra le parti. Le tolleranze edilizie non si applicano, difettando la prova che l’agibilità del 1988 riguardasse anche il manufatto e trattandosi comunque di opera priva di titolo. Il potere di autotutela è stato esercitato entro il termine, senza affidamento tutelabile.

La fiscalizzazione dell’abuso richiede apposita istanza di parte (Cons. Stato n. 2605 del 2017); l’ordine di demolizione non esige la colpa del destinatario, come affermato dall’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017. La domanda risarcitoria è respinta, generica e priva di quantificazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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