Offerta economica indeterminata per omissione di voce di costo ed esclusione (TAR Emilia-Romagna n. 9 del 05.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’offerta economica che ometta il computo di una voce di costo e non consenta di ricostruire con certezza la volontà dell’offerente è indeterminata e deve essere esclusa dalla gara. La difformità tra l’importo risultante dal sistema telematico e la sommatoria delle singole voci non è qualificabile come errore materiale, emendabile ictu oculi, quando richieda complesse indagini ricostruttive. La clausola del disciplinare che attribuisce prevalenza all’importo indicato sul portale non offre alcuna regola per rideterminare i prezzi unitari in caso di discordanza. L’offerta è emendabile solo se sia desumibile l’effettiva volontà negoziale del concorrente.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla gara telematica bandita dall’Azienda sanitaria per la fornitura di monitor e defibrillatori multiparametrici, articolata in due lotti e comprensiva di forniture opzionali per gli anni successivi alla stipula. Nel lotto 1 si collocava in seconda posizione, alle spalle dell’aggiudicataria. Esperito l’accesso agli atti, inoltrava due richieste di riesame, chiedendo l’esclusione dell’offerta della prima classificata; entrambe venivano respinte, ritenendo la stazione appaltante esaustiva la documentazione prodotta.
La concorrente impugnava allora l’aggiudicazione deducendo plurimi vizi, tra cui la nullità dell’offerta economica per indeterminatezza e perplessità, per asserito errore di calcolo nell’importo dei quantitativi minimi. Proponeva poi due ricorsi per motivi aggiunti; la controinteressata resisteva e spiegava ricorso incidentale, sostenendo che l’offerta della ricorrente dovesse essere esclusa per mancata produzione dei data sheets del sistema software.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria il ricorso principale e lo ritiene fondato nel motivo centrale, riproposto e ampliato nel primo ricorso per motivi aggiunti. La ricostruzione muove dai dati oggettivi della documentazione: il valore offerto per i quantitativi minimi risultante dal sistema telematico è pari a 599.197,06 euro, mentre la sommatoria degli importi riportati nella scheda conduce a 666.297,06 euro. Il costo degli elettrodi è indicato in 27.825,28 euro nello schema riassuntivo, ma correttamente in 146.925 euro nel fac-simile di scheda.
La differenza tra i due totali, pari a 67.100 euro, non corrisponde allo scarto derivante dall’erronea indicazione degli elettrodi, bensì esattamente al costo del sistema di ricezione, trasmissione e interfacciamento. Ne deriva che l’importo a sistema non discende dal primo errore, ma dall’omesso computo di una voce di spesa. L’importo delle opzioni è invece correttamente determinato.
La stazione appaltante aveva liquidato la questione come semplice errore materiale, invocando la clausola del disciplinare che, in caso di discordanza, attribuisce prevalenza all’importo riportato sul portale. Il Collegio ritiene però che l’errore materiale sia soltanto quello percepibile ictu oculi, senza complesse indagini ricostruttive, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 113 del 2018 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 978 del 2017. Tale condizione non ricorre nel caso concreto.
La clausola del disciplinare non prevede alcuna regola per rideterminare i prezzi unitari in presenza di difformità tra importo a sistema e sommatoria delle voci. Risulta pertanto impossibile ricostruire la volontà dell’offerente, tanto più che l’offerta contempla una proposta per forniture opzionali formulata correttamente, rispetto alla quale non è chiaro se il valore complessivo debba essere corretto d’ufficio. La stessa stazione appaltante non ha indicato in giudizio come intenderebbe rimodulare i prezzi. Richiamando Cons. Stato n. 10931 del 2022, il Collegio conclude per l’indeterminatezza dell’offerta e per la sua esclusione.
L’accoglimento per tale motivo assorbente rende superfluo l’esame delle ulteriori doglianze, ma impone la verifica del ricorso incidentale, che è respinto: i data sheets del software sono contenuti nel documento allegato all’offerta tecnica e la scheda descrive le caratteristiche del sistema alla sezione dedicata alle interfacce e comunicazione. La censura, al più, avrebbe potuto riguardare l’adeguatezza delle informazioni, ma non è stata proposta in questi termini; la stazione appaltante avrebbe comunque potuto attivare il soccorso istruttorio. Le spese seguono la soccombenza e sono poste in solido a carico delle parti resistenti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.