Quote latte, interessi e prescrizione nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 8 del 05.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il prelievo supplementare sulle quote latte, tanto nel capitale quanto negli interessi, è soggetto al termine di prescrizione decennale e non al termine quadriennale dell’art. 3 par. 1 del Reg. CE n. 2988/95, difettando il presupposto dell’irregolarità lesiva del bilancio dell’Unione. La proposizione del ricorso avverso l’imputazione determina interruzione e sospensione della prescrizione per tutta la durata del giudizio, indipendentemente dall’attività processuale del debitore, e l’estinzione o perenzione non fa perdere l’effetto interruttivo permanente in danno dell’amministrazione convenuta. La sentenza che accerta il credito apre un nuovo termine decennale. La sopravvenuta disciplina di ricalcolo introdotta dall’art. 10-bis del DL n. 69/2023, che dichiara prive di effetto le comunicazioni anteriori, rende improcedibile la domanda sui criteri di quantificazione, permanendo il credito dell’AGEA.

Il Fatto

Un’azienda agricola produttrice di latte vaccino, assoggettata al regime europeo delle quote fino alla campagna 2014-2015, ha impugnato il provvedimento con cui l’AGEA, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2818 del 4 maggio 2020, ha ricalcolato il prelievo supplementare per la campagna 1997-1998, quantificandolo in € 60.400,90 a titolo di capitale e € 30.117,08 per interessi.

L’originaria imputazione era stata notificata al primo acquirente nel luglio 2000. Il ricorso era stato respinto dal TAR Lazio con sentenza n. 4016 del 4 maggio 2012; l’appello era stato accolto dal Consiglio di Stato, che aveva annullato l’imputazione e disposto il ricalcolo conformandosi alle pronunce della Corte di Giustizia sui criteri di calcolo. L’AGEA non si è costituita nel giudizio di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riordina le censure distinguendo quelle che, se accolte, condurrebbero all’inesistenza o estinzione del debito da quelle che comporterebbero solo una diversa quantificazione di un credito comunque esistente. Sul primo versante si collocano la prescrizione e l’asserita inaffidabilità dei dati sulla produzione nazionale.

Quanto alla prescrizione, si applica il termine decennale, trattandosi di somme dovute a seguito di specifici accertamenti e non di prestazioni periodiche; gli interessi non sono scindibili dal capitale. Il termine quadriennale europeo non opera perché nelle quote latte la tutela del bilancio unionale è assicurata dagli Stati mediante reintegrazione del FEAOG, mentre il recupero presso i produttori resta disciplinato dal diritto interno. Il vincolo di solidarietà tra produttori e acquirenti rende interruttivi, ex art. 1310 c.c., anche gli atti notificati ai secondi.

Il ricorso proposto dal debitore sospende la prescrizione per l’intera durata del processo. Il Collegio esclude l’applicazione dell’art. 2945 comma 3 c.c. all’estinzione o perenzione, conservandosi l’effetto interruttivo permanente a favore dell’amministrazione creditrice. La pendenza del giudizio integra inoltre un impedimento ex art. 2935 c.c., e il decorso è escluso nei periodi di sospensione legale delle procedure, sommandosi la proroga pandemica.

L’argomento sull’incertezza della produzione nazionale risulta inammissibile perché già speso nel giudizio definito dalla sentenza n. 2818/2020; nel merito, la giurisprudenza europea e nazionale ha respinto le censure sui problemi gestionali delle quote. Sugli interessi, la loro rinuncia costituirebbe aiuto di Stato e richiede deroga europea, concessa solo per la rateizzazione del 2003.

Il DL n. 69/2023 ha però introdotto nuovi parametri di calcolo e dichiarato prive di effetto le comunicazioni anteriori: il provvedimento impugnato è divenuto inefficace quanto alla determinazione dell’importo e la domanda sul ricalcolo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il credito permane, ma l’AGEA dovrà ripetere il calcolo. Le spese sono compensate per la mancata costituzione dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1310 c.c.

Tutte le 87 sentenze sull'art. 1310 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *