Offerta tecnica ambigua e soccorso istruttorio nel giudizio di valutazione della commissione (TAR Puglia n. 457 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un’offerta tecnica che rechi un’ambiguità tra il dato numerico di sintesi e la descrizione analitica delle esperienze, la commissione giudicatrice può legittimamente risolverla attribuendo prevalenza alla descrizione delle attività, in quanto meno esposta al rischio di errori materiali. La commissione, quale organo dotato delle necessarie competenze tecniche, può apprezzare direttamente i contenuti dei curricula inseriti nell’offerta per accertare l’effettiva esperienza dei profili professionali, anche in senso difforme dal dato dichiarato dall’offerente. L’indicazione nel curriculum di un’esperienza nello sviluppo di portali mediante una determinata tecnologia è sufficiente a fondare la valutazione del corrispondente sub-criterio, salva prova contraria. Ai fini del requisito di anzianità lavorativa minima richiesto dal capitolato, il periodo di frequenza di un master professionalizzante si salda all’attività lavorativa successivamente svolta, formando un’unica esperienza valutabile unitariamente.

Il Fatto

La Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia ha indetto un appalto specifico, mediante rilancio competitivo nell’ambito di un accordo-quadro multifornitore, per l’affidamento di servizi di comunicazione e di sviluppo e manutenzione applicativi in ambito ICT, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla procedura hanno partecipato due raggruppamenti temporanei di imprese.

La graduatoria finale ha visto prevalere il raggruppamento controinteressato, con conseguente aggiudicazione. Il raggruppamento collocatosi al secondo posto ha impugnato gli atti di gara, censurando l’attribuzione dei punteggi relativi ai sub-criteri della lettera C dell’allegato alla lettera d’invito. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, dolendosi dell’ammissione del raggruppamento ricorrente e chiedendone l’esclusione.

La Motivazione della Corte

Il collegio esamina le tre censure del ricorso principale, tutte incentrate sull’errata applicazione dei sub-criteri C1, C2 e C3 della lettera d’invito, e le ritiene infondate.

Quanto al sub-criterio C2, la ricorrente contestava l’attribuzione di un punto anziché mezzo punto al programmatore Liferay, in ragione dell’anzianità di diciotto mesi indicata nel riquadro di sintesi dell’offerta. Il Tribunale rileva che dall’esame del curriculum vitae inserito nell’offerta emerge un’esperienza superiore ai due anni. L’ambiguità dell’offerta tecnica è stata risolta dalla stazione appaltante dando prevalenza alla descrizione compiuta delle esperienze rispetto al dato numerico di sintesi, giudicato più esposto al rischio di errori materiali. La commissione, organo tecnico, ben poteva valutare direttamente i contenuti del curriculum in senso difforme dal dato dichiarato.

Sul sub-criterio C3, le deducenti assumevano l’assenza di esperienze documentate nella programmazione Laravel. Il collegio osserva che nell’offerta tecnica è stato precisato che l’attività della risorsa ha riguardato lo sviluppo di portali mediante tale tecnologia. A fronte di questa dichiarazione univoca non vi è ragione di escludere, fino a prova contraria, che le singole esperienze fossero caratterizzate dall’utilizzo della tecnologia indicata. La valutazione tecnica dei contenuti del curriculum resta affidata alla commissione, che ha ritenuto le esperienze idonee a manifestare la competenza richiesta.

La censura sul sub-criterio C1 riguardava l’anzianità lavorativa della specialista, asseritamente inferiore al minimo di otto anni previsto dal capitolato. Il Tribunale ritiene che le ricorrenti omettano di considerare il periodo di frequenza di un master di primo livello, che si salda alla successiva attività lavorativa essendo preparatorio e strumentale rispetto a essa. Corso e attività di assistente costituiscono parti integranti di un’unica esperienza professionalizzante, unitariamente valutabile e sufficiente a raggiungere l’anzianità minima.

Per queste ragioni il ricorso principale è respinto. Il rigetto determina la sopravvenuta improcedibilità del ricorso incidentale escludente per carenza di interesse. Le spese sono compensate in ragione della particolarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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