VIA e parere del MiC: bilanciamento degli interessi e dissenso costruttivo (TAR Puglia n. 458 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio negativo di compatibilità ambientale ex art. 27 del d.lgs. n. 152/2006 non costituisce mera verifica tecnica, ma attività comparativa che bilancia il sacrificio ambientale con l’utilità socio-economica dell’opera, nell’esercizio di una discrezionalità tecnica estremamente lata. Il parere del Ministero della Cultura ex art. 26 del d.lgs. n. 42/2004 non è vincolante per l’amministrazione procedente, che può condividerne le conclusioni negative senza esserne giuridicamente obbligata. La rinuncia del proponente alla porzione di progetto interferente con un singolo bene culturale non inficia il giudizio complessivo, ove residuino autonomi e concorrenti profili di criticità paesaggistica e archeologica. Il principio del dissenso costruttivo impone di indicare, ove possibile, le modifiche utili all’assenso, ma non garantisce l’esito favorevole del procedimento.
Il Fatto
La società ricorrente presentava nel settembre 2021 istanza di VIA per un impianto fotovoltaico di potenza rilevante e un sistema di accumulo, da realizzarsi in zona industriale con opere di connessione in più comuni. La Commissione tecnica PNRR-PNIEC esprimeva parere favorevole; il Ministero della Cultura rendeva invece parere negativo, richiamando le valutazioni della Soprintendenza competente sull’incompatibilità con gli obiettivi di qualità del PPTR per l’ambito “Tavoliere” e su criticità archeologiche, tra cui l’interferenza con un bene culturale vincolato con provvedimento del 28.04.2023.
La ricorrente presentava osservazioni e dichiarava di rinunciare alla porzione di progetto interferente con il bene vincolato, trasmettendo una versione ridotta e offrendo disponibilità alla sorveglianza archeologica. Il MASE adottava comunque giudizio negativo di compatibilità ambientale senza menzionare le memorie. Proponeva quindi ricorso, deducendo l’illegittimità del parere culturale, la sua tardività e la violazione del dissenso costruttivo e del preavviso di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura della VIA, procedura aperta alla partecipazione e finalizzata a evitare impatti pregiudizievoli su ambiente e patrimonio culturale. Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2023 n. 9852 e Cons. Stato, Sez. II, 7 settembre 2020 n. 5380, qualifica il procedimento come attività di bilanciamento tra molteplicità di interessi pubblici.
Il giudizio negativo non si fonda sul solo bene culturale vincolato. La relazione del MiC documenta diffuse criticità paesaggistiche, geomorfologiche e insediative, oltre a un alto indice di significatività archeologica. Per la numerosità e diffusione degli apparati produttivi, risultava impossibile indicare correzioni progettuali idonee all’assenso. La rinuncia alla porzione interferente è perciò irrilevante, residuando autonomi profili di tutela, anche ex art. 142 del Codice Urbani.
Quanto all’art. 26 del d.lgs. n. 42/2004, il Collegio esclude che il parere del MiC assuma carattere di veto generalizzato: l’amministrazione procedente resta titolare della valutazione complessiva. Il riferimento impreciso al “bene culturale” non pregiudica l’atto, essendo i concetti di bene culturale e paesaggistico intimamente connessi nell’art. 9 Cost. e nell’espressione unitaria di patrimonio culturale.
Il motivo sulla tardività del parere non convince: anche aderendo alla tesi dell’inefficacia ex art. 17-bis, comma 3, della legge n. 241/1990 e del termine di venti giorni ex art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, il MASE ben poteva condividere il giudizio culturale e adottare esito negativo. Il mancato ricorso al Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400/1988 e la conferenza di servizi sono mere possibilità, come conferma l’art. 14-quinquies.
L’omissione del preavviso ex art. 10-bis non travolge l’atto, alla luce della lettura sostanzialistica dell’art. 21-octies, comma 2: nessuna effettiva influenza avrebbe potuto avere la partecipazione. Quanto al dissenso costruttivo, richiamando TAR Marche n. 243 del 19 marzo 2021, il Collegio ritiene legittima la condotta delle amministrazioni, che all’esito di istruttoria complessa hanno concluso per l’incompatibilità del progetto. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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