Carta docente, ottemperanza ai titoli del giudice del lavoro e commissario ad (TAR Sicilia n. 1150 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il ricorso è accolto quando risultino provati il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze nel termine di sessanta giorni. In caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, con facoltà di delega e senza compenso. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 è applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza a due sentenze del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, che gli avevano riconosciuto il diritto alla Carta docente per l’aggiornamento e la formazione, con condanna del Ministero all’emissione della carta e all’accredito degli importi.

I titoli, notificati all’amministrazione, erano passati in giudicato. L’inutile decorso del termine previsto dalla normativa per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni ha determinato la proposizione del ricorso per l’esecuzione del giudicato davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.. La prova del passaggio in giudicato delle sentenze emerge dall’attestazione in atti; la prova della notifica dei titoli e dell’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 è parimenti fornita.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Decorso inutilmente tale termine, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero. La nomina cade su un dirigente dello stesso Ministero resistente e avviene senza compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a diverse pronunce di merito.

Il Tribunale precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza è foriero di responsabilità amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario, avendo riguardo ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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