Valutazione offerta tecnica e analogia dei servizi: sindacato limitato al travisamento (TAR Calabria n. 864 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo che ricorra manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti. Nei requisiti di capacità tecnica, i concetti di servizi analoghi vanno intesi non come identità ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste e quelle eseguite. La censura che si risolva nella richiesta di sostituire le valutazioni della commissione con quelle del ricorrente è inammissibile. Ai fini del contraddittorio, l’art. 41 c.p.a. impone la notificazione del ricorso esclusivamente all’amministrazione che ha emanato l’atto impugnato, salvo che l’atto finale sia imputabile a più amministrazioni.

Il Fatto

La Regione Calabria aggiudica, con determinazione del 23 luglio 2024, i lavori per la realizzazione di una vasca di laminazione nel Comune di Crotone, finanziati nell’ambito del PNRR, all’ATI costituita da Lavori Stradali S.r.l. e Italbeton S.p.a. La ricorrente, seconda classificata con 76,915 punti contro i 78,606 dell’aggiudicataria, impugna l’aggiudicazione e il diniego tacito di autotutela formatosi sulla propria istanza.

Deduce violazione del capitolato speciale e dell’art. 108 d.lgs. n. 36/2023, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, lamentando la manifesta illogicità dei punteggi attribuiti all’aggiudicataria sui criteri A e B. Chiede la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente. Resiste la Regione Calabria e la controinteressata. Nelle more il contratto è stato stipulato e i lavori consegnati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità per mancata notifica alla Provincia di Crotone, stazione unica appaltante. Integrato il contraddittorio con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno, amministrazioni responsabili della spesa PNRR, richiama Cons. Stato, Ad. Plen. n. 8 del 2018: l’art. 41 c.p.a. individua l’amministrazione destinataria della notifica esclusivamente in quella che ha emesso l’atto, salvo che questo sia imputabile a più amministrazioni.

Nel merito, il Tribunale ribadisce i limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 4373 del 2024, n. 1911 del 2024 e n. 10144 del 2023. Sul criterio A, rileva che il bando richiedeva l’analogia e non la perfetta equivalenza dei servizi; la stessa ricorrente ammette la comune categoria D.02 dei servizi dell’aggiudicataria, e le critiche sul pregio della progettazione restano nell’area dell’opinabilità tecnica. A ciò aggiunge che la gara riguarda la progettazione esecutiva, mentre i servizi della ricorrente attengono alla progettazione definitiva e al progetto di fattibilità non approvato; quelli dell’aggiudicataria concernono progetti esecutivi con lavori eseguiti o in corso.

Sul criterio B, la censura si risolve nella richiesta di sostituire le valutazioni della commissione con quelle del ricorrente, risultando inammissibile. Il disciplinare prevedeva un unico punteggio per il criterio, da esprimere in termini di valutazione complessiva dell’offerta, senza frazionamento in sottovoci. L’aggiudicataria ha comunque assunto l’impegno di adeguare il progetto alle osservazioni delle autorità in sede esecutiva e ha offerto tredici soluzioni progettuali, tra cui la miglioria n. 1 sull’armatura degli argini con terre armate e geogriglie.

Il ricorso è dunque rigetto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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