Offerta tecnica, indice carente e insindacabilità dei punteggi discrezionali (TAR Molise n. 154 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare con offerta tecnica articolata e plurimi lotti, la Commissione giudicatrice non è tenuta a ricercare d’ufficio, pagina per pagina e nell’intero corpo degli allegati, la comprova dei parametri dichiarati dall’offerente quando questi abbia omesso di indicare le specifiche pagine richieste dall’art. 15 del Disciplinare. Tale omissione, unita al rinvio ad allegati redatti in lingua straniera privi di traduzione, legittima l’attribuzione del punteggio tabellare in misura inferiore. I giudizi tecnico-discrezionali della Commissione, espressi mediante coefficienti secondo l’art. 17.2 del Disciplinare, sono espressione di discrezionalità tecnica e non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limiti della manifesta illogicità, irrazionalità o del manifesto travisamento dei fatti. Non è sufficiente opporre alla Commissione una diversa valutazione personale del pregio dell’offerta.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla procedura aperta telematica per la fornitura di protesi ortopediche destinate alle aziende sanitarie della Regione Campania e della Regione Molise. L’offerta relativa al lotto n. 68 veniva esclusa per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento, avendo conseguito 36 punti su 70.
La società impugnava gli atti di gara innanzi al TAR Campania, contestando l’attribuzione dei punteggi tabellari e discrezionali. Il TAR Campania declinava la competenza in favore del TAR Molise, ai sensi dell’art. 15 cod. proc. amm., essendo le forniture destinate alla Regione Molise. La ricorrente riassumeva quindi il giudizio, incorporando ricorso introduttivo e motivi aggiunti, e depositava ulteriori motivi aggiunti in questa sede. Chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione e il risarcimento in forma specifica mediante rinnovazione della valutazione dell’offerta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una considerazione preliminare di carattere generale. L’art. 15 del Disciplinare imponeva ai concorrenti di riportare nell’Allegato A5 le informazioni per tutti i prodotti offerti, precisando la misura, e di compilare l’Allegato A6 con l’indicazione delle pagine dei documenti posti a comprova delle caratteristiche dichiarate. La ricorrente si era invece limitata a rimandi generici ad altri allegati, senza alcuna specificazione delle pagine, e aveva rinviato più volte a documentazione tecnica in lingua straniera priva di traduzione.
Tali oneri non sono formalistici. Essi sono funzionali a evitare che la Commissione debba indagare l’intero contenuto delle offerte alla ricerca degli elementi di comprova, con aggravio del procedimento e rischio per la par condicio e la trasparenza. La Commissione, conclude il Collegio, non doveva procedere a siffatta ricerca.
Su questa base cadono le censure sui punteggi tabellari: la ricorrente ha specificato solo nel ricorso le pagine esatte dei documenti, laddove la legge di gara esigeva l’indicazione già in fase di offerta. Quanto al parametro relativo alla testa in ceramica, il punteggio aggiuntivo non spettava, perché le misure aggiuntive attengono alle lunghezze e non ai diametri, rispetto ai quali l’offerta doveva attenersi a quelli richiesti.
Distinta è la sorte dei punteggi discrezionali. Le censure sono dichiarate inammissibili prima ancora che infondate, perché rivolte a ottenere una rivalutazione ope iudicis dei giudizi riservati alla Commissione. Il sindacato del giudice amministrativo non può sostituirsi a quello dell’amministrazione, salvo il limite dell’abnormità della scelta tecnica. La ricorrente oppone alla Commissione soltanto la propria valutazione del pregio dell’offerta, senza allegare vizi di travisamento. La relazione della Commissione conferma la correttezza dei giudizi, evidenziando studi non pertinenti e carenze descrittive.
Infine, i motivi aggiunti sono ammissibili solo quanto al verbale n. 2 del 9 ottobre 2023, mentre la relazione postuma della Commissione costituisce semplice nota informativa. L’autovincolo ivi contenuto è legittimo, perché coerente con l’art. 15 del Disciplinare. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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