Offerta tecnica con monte ore sotto il minimo inderogabile va esclusa (TAR Puglia n. 1437 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le difformità dell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto dall’offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare legittimano l’esclusione dalla gara e non la mera penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo. Il monte ore annuo indicato negli atti di gara, qualora qualificato come minimo inderogabile, costituisce prescrizione della lex specialis e la sua inosservanza inficia l’offerta tecnica, con conseguente sfasatura del costo della manodopera. I chiarimenti resi dalla stazione appaltante in corso di gara, non avendo contenuto provvedimentale, non sono autonomamente impugnabili e il ricorso incidentale che li censuri è inammissibile. Accolta la censura assorbente, il giudice annulla l’aggiudicazione e, ricorrendone i presupposti, condanna l’amministrazione ad aggiudicare in favore del secondo classificato ai sensi dell’art. 124 c.p.a.
Il Fatto
Il Comune di Manduria, tramite la Centrale Unica di Committenza, indice una gara per il servizio di pulizia degli immobili comunali per cinque anni. La ricorrente, seconda classificata, impugna la determina di aggiudicazione in favore della controinteressata deducendo tre censure: la difformità dell’offerta tecnica in punto di monte ore annuo rispetto ai requisiti minimi della lex specialis; l’incongruità del costo della manodopera con violazione degli artt. 41 e 110 del d.lgs. n. 36/2023; l’illegittimità del diniego di accesso ai giustificativi dell’aggiudicataria.
La controinteressata propone ricorso incidentale avverso i chiarimenti con cui la stazione appaltante aveva precisato che le ore indicate negli atti di gara costituiscono minimo inderogabile. La ricorrente deposita motivi aggiunti a sostegno della censura sui costi di manodopera. Il Collegio assegna termine alle parti per dedurre sull’inammissibilità del ricorso incidentale, rilevata d’ufficio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la censura sull’offerta tecnica. La ricorrente raffronta la resa oraria media di 80 mq/h con il monte ore offerto di 9.195,33 ore annue, ricavandone l’insufficienza rispetto alle 15.822 ore necessarie in base alla superficie indicata nella lex specialis. Resistente e controinteressata non contestano il computo, ma sostengono che le superfici vadano calcolate al netto degli ingombri.
La tesi è respinta. L’art. 2 del capitolato speciale include espressamente nell’oggetto la pulizia di impianti, attrezzature, apparecchiature e arredi, oltre alle superfici verticali. Le prestazioni dell’art. 6 e le Schede Tecniche dell’Allegato P confermano che la pulizia riguarda anche gli ingombri. Il Collegio richiama Cons. Stato Sez. VII n. 8398 del 2023, secondo cui alcuni ingombri non costituiscono ostacolo all’attività di pulizia, e osserva che le rese AFIDAMP prendono a riferimento locali mediamente ingombrati.
Il monte ore offerto risulta quindi notevolmente inferiore a quello necessario, con conseguente non conformità dell’offerta tecnica e sfasatura dell’offerta economica quanto al costo della manodopera. Tali difformità, incidendo su elementi essenziali, comportano l’esclusione. Il Collegio richiama la giurisprudenza costante (Cons. Stato Sez. V n. 1809 del 2016 e altri), secondo cui le difformità che rivelano inadeguatezza del progetto rispetto ai requisiti minimi legittimano l’esclusione e non la mera penalizzazione.
Il ricorso incidentale è inammissibile, perché impugna chiarimenti privi di contenuto provvedimentale, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (C.G.A.R.S. n. 841 del 2021; TAR Lazio n. 2290 del 2024). La natura non provvedimentale è confermata dalla stessa ricorrente incidentale in memoria.
Accolto il ricorso, assorbite le ulteriori censure per la ragione più liquida, il Collegio annulla l’aggiudicazione. Dichiara la cessazione della materia del contendere sull’accesso, per l’avvenuto deposito dei giustificativi. Accoglie la domanda di aggiudicazione in favore della seconda classificata ai sensi dell’art. 124 c.p.a. e nulla dispone sull’inefficacia del contratto, non ancora stipulato.
Nota della Redazione
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