Quote di riserva nei concorsi e autovincolo della lex specialis (TAR Puglia n. 1436 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La lex specialis di una procedura concorsuale vincola l’amministrazione che l’ha approvata, sino a integrare un vero e proprio autovincolo. Quando l’avviso determina già nel numero le quote di riserva spettanti a ciascuna categoria di preferenza, l’amministrazione non può procedere a un autonomo ricalcolo percentuale delle stesse, né ridistribuirle tra i diversi profili professionali in difformità dalle previsioni del bando. L’interpretazione delle clausole della lex specialis segue i criteri degli artt. 1362 e seguenti cod. civ., con priorità del criterio letterale, sempre che non emerga un’obiettiva incertezza del testo. Il ricalcolo delle riserve in contrasto con l’avviso integra violazione dell’autovincolo e determina l’illegittimità delle graduatorie nella parte in cui non collocano il candidato riservista nella posizione spettante.
Il Fatto
Il Consorzio indice un concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione di cinque assistenti sociali e di due istruttori amministrativo-contabili. L’avviso prevede tre riserve da un posto ciascuna: volontari delle Forze Armate, soggetti che hanno svolto il Servizio Civile Universale e iscritti alla legge n. 68/1999. La ricorrente, partecipante per il profilo di assistente sociale, vanta il titolo di riservista per il servizio civile e si colloca al ventiseiesimo posto della graduatoria provvisoria.
Con la determinazione di approvazione delle graduatorie finali, il responsabile unico del procedimento applica la riserva per i disabili al profilo degli assistenti sociali e ridistribuisce le altre due riserve sul profilo degli istruttori. La ricorrente impugna gli atti davanti al TAR, ottiene in sede cautelare un provvedimento di riesame e, dopo l’adozione della nuova determinazione, propone motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto l’improcedibilità del ricorso principale. La nuova determinazione adottata in esecuzione dell’ordinanza cautelare, quando non sia meramente confermativa, esprime un’autonoma volontà amministrativa che sostituisce il provvedimento originario. L’interesse del ricorrente si trasferisce sull’atto che ha integralmente sostituito quello impugnato, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Nel merito, il Tribunale ritiene fondati i motivi aggiunti. Ricorda che le clausole della lex specialis vanno interpretate secondo i criteri degli artt. 1362 e seguenti cod. civ., con priorità del dato letterale, ricorrendo agli altri canoni solo in presenza di obiettiva incertezza. Nella specie il testo dell’avviso è chiaro: prevede tre riserve da un posto ciascuna, per complessivi tre posti su sette, e stabilisce che la riserva opera prima per il profilo di assistente sociale e solo in via residuale per quello di istruttore.
Il Consorzio, invece, ha ricalcolato le quote in percentuale sui posti di ciascun profilo, sommando le frazioni ottenute e attribuendo la riserva per il servizio civile alla graduatoria degli istruttori. Così facendo ha violato l’autovincolo assunto con l’approvazione del bando, compiendo un’attività di ricomputo in contrasto con le previsioni della disciplina di selezione.
Non convince la tesi difensiva secondo cui l’inciso “qualora non fossero assegnate” imporrebbe di calcolare le quote prima di applicarle. L’inciso va letto in modo lineare: solo se per il profilo di assistente sociale una riserva non trovi candidati aventi titolo, essa può essere riconosciuta per il profilo di istruttore, come avvenuto per la riserva dei volontari delle Forze Armate.
Accolti i motivi aggiunti, gli atti sono annullati parzialmente nei limiti dell’interesse della ricorrente. Il riconoscimento del titolo di riservista per il servizio civile è incontestato e documentato: in sede di riedizione del potere il Consorzio dovrà collocarla tra i vincitori riservisti per il profilo di assistente sociale, non residuando alcuna discrezionalità. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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