Offerte anomale, scostamento dalle tabelle e giudizio globale di congruità (Cons. Stato n. 4586 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le risultanze delle tabelle ministeriali sul costo del lavoro hanno portata presuntiva: l’operatore economico che se ne discosti è tenuto a una dimostrazione puntuale e rigorosa delle ragioni dello scostamento, anche quando questo riguardi il tasso di assenteismo assunto a base dell’offerta. Il giudizio di anomalia conserva tuttavia carattere globale e sintetico e non si risolve nella ricerca di singole inesattezze dell’offerta economica, dovendo accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile. Il costo del lavoro costituisce voce composita: non se ne può pretendere la giustificazione analitica di ogni componente quando il costo complessivo risulti sostenibile e ragionevole, restando il costo orario medio concetto distinto dal trattamento salariale minimo. Lo scostamento dalle tabelle, di per sé, non legittima un giudizio di incongruità, salvo che le giustificazioni appaiano palesemente incongruenti. Il sindacato del giudice sul giudizio di anomalia è ammesso solo in presenza di profili di macroscopica illogicità o erroneità fattuale.
Il Fatto
Una società gestrice uscente del servizio di pulizie e sanificazione, seconda classificata nella graduatoria di gara, impugna davanti al TAR Veneto l’aggiudicazione disposta in favore della terza classificata, subentrata dopo l’esclusione dei primi due operatori. Il ricorrente deduce l’incongruità dell’offerta dell’aggiudicataria quanto al costo della manodopera, ritenuto eccessivamente basso e non adeguatamente verificato dalla stazione appaltante.
Il TAR respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti, ritiene corretta la verifica di congruità e valorizza, sul piano probatorio, la condotta della ricorrente. Propone appello la seconda classificata; l’aggiudicataria resiste e propone appello incidentale, contestando il rigetto dell’eccezione di carenza di interesse del ricorso principale e riproponendo le censure del proprio ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla censura sulla pretesa modifica dell’offerta in sede di giustificazioni, desunta dalla divergenza tra le ore indicate nella relazione tecnica e quelle riportate nell’allegato sui costi della manodopera. La Corte ritiene le giustificazioni adeguatamente motivate e ricostruisce l’errore materiale della società: restano invariati il costo complessivo annuo della manodopera e le ore annue erogate, con scarto irrilevante da arrotondamento, e il costo orario del secondo livello si ricava dallo stesso allegato. Il criterio applicabile non è quello dei precedenti richiamati dall’appellante, ma quello dell’evidenza dell’errore, che distingue la correzione delle imputazioni dalla illegittima revisione dell’offerta in fase di verifica.
Il secondo profilo riguarda il costo orario ordinario per il secondo livello, inferiore al dato tabellare, e il tasso di assenteismo assunto dall’aggiudicataria. Qui la Corte corregge la sentenza di primo grado: le risultanze tabellari hanno portata presuntiva e l’onere di giustificare lo scostamento grava sull’operatore economico che se ne discosti, con dimostrazione puntuale e rigorosa.
La Corte ritiene tuttavia assolto tale onere. L’aggiudicataria ha ancorato le proprie giustificazioni all’esperienza gestionale maturata in appalti analoghi nello stesso contesto territoriale, con riferimento a un campione di personale del medesimo livello: elemento concreto, non astratto, che il giudice amministrativo valuta congruo. I dati contrapposti dall’appellante, in quanto non risultanti dal bando né dai documenti di gara, non sono vincolanti per gli operatori e risultano peraltro contestati.
Il passaggio decisivo è metodologico. Il costo complessivo della manodopera offerto dalle due imprese concorrenti risulta sostanzialmente coincidente in applicazione del medesimo contratto collettivo. Prevale allora il principio della valutazione globale e sintetica dell’offerta, che non si concentra in modo parcellizzato sulle singole voci: quando il costo complessivo è sostenibile e ragionevole, non si può pretendere la giustificazione analitica di ogni componente. Il costo orario medio non coincide con il trattamento salariale minimo, e lo scostamento tabellare è legittimo salvo palese incongruenza delle giustificazioni, nella specie non emersa.
Ne segue il rigetto dell’appello principale, con assorbimento dell’eccezione di irricevibilità riproposta. L’appello incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento delle ulteriori questioni, compresa quella sull’ordine di esame dei ricorsi. Le spese del grado seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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