Cittadinanza per naturalizzazione: condotte in materia di stupefacenti ostano all’integrazione (Cons. Stato n. 4598 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce provvedimento di alta amministrazione, espressione del potere sovrano dello Stato e condizionato all’esistenza di un interesse pubblico. Il giudizio di integrazione dello straniero nella comunità nazionale implica una valutazione prognostica che escluda ogni possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza e con i valori identitari dello Stato. La presenza di un precedente penale in materia di stupefacenti, anche se estinto prima del provvedimento di diniego, può fondare un giudizio autonomo di non compiuta integrazione sociale, per il grave vulnus arrecato alla collettività. Il sindacato del giudice amministrativo resta di tipo estrinseco e investe il supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e la logica e ragionevolezza della motivazione. Lo straniero non vanta alcun diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza ai sensi della l. 5 febbraio 1992, n. 91.

Il Fatto

Il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata dall’appellante, rilevando un pregiudizio penale per fatti in materia di stupefacenti, contestati ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. L’istanza era stata depositata nel 2015 e il diniego è intervenuto nel 2019.

Il TAR Lazio, Sezione Quinta, ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo l’esame del precedente nell’ambito del periodo decennale di osservazione dei requisiti, compreso quello di irreprensibilità della condotta. L’interessato ha proposto appello, deducendo la carenza di istruttoria, l’avvenuta assoluzione per una delle imputazioni, l’estinzione per prescrizione della restante e l’omessa considerazione del regolare inserimento lavorativo e sociale in Italia.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla qualificazione dell’atto: la concessione della cittadinanza è provvedimento di alta amministrazione, condizionato all’interesse pubblico e a uno status illesae dignitatis, morale e civile, del richiedente. Richiamando la propria giurisprudenza, la Sezione ribadisce che si tratta di esplicazione del potere sovrano di ampliare il numero dei cittadini e che l’inserimento nella comunità statale esige la prova di una capacità di stabile integrazione.

La Corte individua gli aspetti rilevanti nella valutazione amministrativa: perfetta integrazione nel tessuto sociale, assenza di precedenti penali, considerazioni economiche e patrimoniali idonee a fondare la presunzione di adempimento dei doveri di solidarietà. Il sindacato giurisdizionale resta di tipo estrinseco e si arresta davanti al merito amministrativo, salvo verificarne il supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e la coerenza con la ratio del potere.

Nel caso concreto la Sezione rileva che il diniego si fonda su un unico precedente penale, peraltro estinto in prosieguo. Ciò nonostante, esclude che l’appellante vanti un diritto soggettivo alla cittadinanza. Il giudizio di non compiuta integrazione, argomenta la Corte, si fonda su una valutazione autonoma rispetto alla vicenda penalistica, incentrata sulla condotta relativa alla detenzione di stupefacenti.

Tale apprezzamento — si legge — è immune da vizi di legittimità e appare del tutto ragionevole e proporzionato, in ragione del grave vulnus sociale e sanitario arrecato dalla detenzione e dal commercio di stupefacenti. Il giudizio di non perfetta integrazione sociale ne consegue come esito coerente. Le circostanze afferenti al radicamento in Italia vengono considerate recessive, potendo essere altrimenti tutelate mediante il conseguimento di titoli di soggiorno.

Ne deriva il rigetto dell’appello, con compensazione delle spese del grado per giusti motivi. La sentenza ordina l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità dell’appellante e delle altre persone fisiche menzionate, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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