Corso di medicina generale, perenzione travolge l’ammissione con riserva (TAR Toscana n. 17 del 05.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di perenzione del ricorso ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva: l’effetto estintivo opera di diritto al maturare del termine annuale e il provvedimento giudiziale ne è mera presa d’atto. Ne consegue che, retroagendo l’estinzione al momento di maturazione, i provvedimenti amministrativi esecutivi delle misure cautelari concesse in quel giudizio sono automaticamente caducati. Non è invocabile alcun legittimo affidamento sulla situazione creata da un’ammissione con riserva, di natura soltanto interinale. Il percorso formativo del corso di formazione specifica in medicina generale si conclude con il superamento della prova finale, non con il solo esaurimento delle ore di formazione.
Il Fatto
I ricorrenti, laureati in medicina, partecipavano alla selezione per il corso triennale di formazione specifica in medicina generale indetta dalla Regione Toscana. Collocatisi in posizione non utile, ottenevano dal Consiglio di Stato l’ammissione con riserva in soprannumero e senza borsa, recepita dalla Regione con appositi decreti. Il ricorso presupposto, pendente davanti al TAR Lazio, veniva cancellato dal ruolo e non era riassunto nei termini: maturava così la perenzione.
All’approssimarsi della conclusione del corso i ricorrenti chiedevano l’ammissione all’esame finale. La Regione, con il decreto n. 15129/2018, disponeva l’esclusione dal corso e la non ammissione alla prova, per l’intervenuta inefficacia delle misure cautelari. Il ricorso, inizialmente proposto al TAR Lazio e da questo dichiarato incompetente, era riassunto davanti al TAR Toscana, con motivi aggiunti avverso il diniego di autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esclude anzitutto l’improcedibilità prospettata dai ricorrenti sulla base dell’art. 4, comma 2-bis del d.l. n. 115/2005, che attribuisce valore al superamento delle prove previste dal bando anche se l’ammissione sia avvenuta in forza di provvedimenti giurisdizionali. La norma richiede il superamento di tutte le prove del percorso abilitativo; nella specie i ricorrenti non avevano sostenuto l’esame finale previsto dall’art. 26, quinto comma, del d.lgs. n. 368/1999 e dagli artt. 14 e 16 del d.m. Salute 7 marzo 2006, mai impugnati. Difetta dunque il presupposto applicativo.
Nel merito, i primi due motivi sono respinti. La perenzione ha carattere dichiarativo: l’effetto estintivo si produce automaticamente al decorso del termine annuale, come afferma la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 8416 del 2023; Cons. Stato n. 9006 del 2022). La declaratoria, divenuta definitiva, retroagisce al momento di maturazione. Alla data del decreto regionale il ricorso era quindi già estinto, con caducazione automatica dei provvedimenti cautelari e degli atti amministrativi che vi avevano dato esecuzione (Cons. Stato n. 2409 del 2022).
Il Tribunale aggiunge che, anche in caso di annullamento, la perenzione dovrebbe comunque essere considerata in sede di rinnovazione: i ricorrenti non avrebbero più titolo per accedere alla prova finale, con conseguente dubbio sullo stesso interesse all’accoglimento.
Il terzo motivo, relativo alla competenza del collegio dei tutor e docenti, è respinto: la Regione ha agito con un contrarius actus rispetto alla propria ammissione con riserva, sciogliendo la riserva e non valutando il profitto. Il quarto motivo non coglie alcuna contraddittorietà, riferendosi i due provvedimenti a momenti diversi. Quanto al quinto, non è configurabile alcun legittimo affidamento nell’ammissione con riserva, di natura interinale (Cons. Stato n. 7620 del 2022), e la motivazione dell’esclusione è congrua.
Nota della Redazione
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