Offerte difformi e vantaggio competitivo del progettista escludono l’aggiudicatario (Cons. Stato n. 4470 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di un’offerta che modifica la sagoma dell’edificio oggetto di rifunzionalizzazione, in violazione del divieto di varianti posto dalla lettera di invito e dal progetto a base di gara, integra un’offerta difforme e ne impone l’esclusione, a causa del mutuo dissenso sull’oggetto del contratto. In caso di conflitto tra documenti della procedura, il criterio gerarchico dell’art. 82, comma 2, del codice dei contratti pubblici fa prevalere le disposizioni del bando o dell’avviso sugli elaborati progettuali, senza che operi il favor partecipationis. La partecipazione del progettista del progetto posto a base di gara determina un vantaggio competitivo che la stazione appaltante deve neutralizzare con le misure dell’art. 78 del codice dei contratti pubblici; il sindacato del giudice amministrativo non può sostituire le valutazioni tecniche dell’organo di gara.
Il Fatto
L’Università degli studi del Salento indice una procedura ristretta per l’appalto integrato di progettazione esecutiva, lavori e forniture di arredi destinati a residenze universitarie. Risulta aggiudicatario un consorzio in raggruppamento temporaneo, con 93,251 punti, di cui 69,250 per l’offerta tecnica. Il secondo classificato impugna l’aggiudicazione davanti al TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, contestando la partecipazione dell’aggiudicatario e la valutazione dell’offerta tecnica.
Il TAR Puglia accoglie il ricorso sulla base di una verificazione: ritiene illogico il punteggio zero per il sub-criterio T.4.4 e irragionevole il punteggio massimo per i sub-criteri T.4.1, T.4.2 e T.4.3. Annulla gli atti, con salvezza della rivalutazione del seggio di gara. Propongono appello l’aggiudicatario e, in via incidentale, l’originaria ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’appello principale sul primo profilo. Il verificatore ha sovrapposto un concetto autonomo di equiparabilità a quello rilevante, costituito dalla prefabbricabilità richiesta dal sub-criterio T.4.4. Il sistema interamente prefabbricato evita il getto di completamento e le sospensioni dei lavori. Il fatto pacifico che l’offerta richiedesse un getto di cemento costituisce fattore ostativo all’attribuzione del punteggio, per cui il punteggio zero è esito di un coerente giudizio discrezionale.
Anche il secondo capo è fondato. Il verificatore ha letto in combinazione i sub-criteri T.4.1, T.4.2, T.4.3 e T.4.6, che la normativa di gara ha formulato in modo distinto e senza correlazione. Lo sconfinamento si sostanzia in un’autonoma interpretazione della griglia di valutazione, in contrasto con la volontà dell’amministrazione. Il giudice non può sostituire le valutazioni tecniche riservate all’organo di gara.
È però fondato anche l’appello incidentale. L’offerta dell’aggiudicataria ha elevato l’altezza originaria dell’edificio da 11,6 a 13,08 metri, modificando la sagoma in violazione dei divieti della lettera di invito e della relazione tecnica. L’indicazione di un incremento volumetrico contenuta nell’elaborato «U03» recede per il criterio gerarchico dell’art. 82, comma 2, del codice dei contratti pubblici, che fa prevalere bando e avviso. Il favor partecipationis opera solo sul piano interpretativo, in presenza di fonti di pari livello. L’offerta difforme comporta l’esclusione, secondo l’orientamento richiamato (Cons. Stato n. 2418 del 2025, n. 4163 del 2025).
Fondata è anche la censura sull’art. 78 del codice dei contratti pubblici. Un progettista dell’aggiudicatario ha redatto il progetto a base di gara, posto a riferimento dei criteri di valutazione. L’integrazione progettuale ha riguardato prezzi e impianti, lasciando inalterate le soluzioni architettoniche e 23 elaborati. Il termine per le offerte è stato ridotto a 10 giorni, senza misure di trasparenza né contraddittorio. L’aggiudicazione è quindi illegittima per vizio radicale sull’ammissione alla gara.
La sentenza di primo grado va confermata nel dispositivo di annullamento, con diversa motivazione. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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