Revoca permesso lungo periodo per reato ostativo senza valutazione discrezionale (TAR Sicilia n. 1983 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La condanna per un reato compreso tra quelli indicati nell’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen. integra ex lege la causa ostativa prevista dall’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998. In presenza di tale condizione il Questore è vincolato al diniego o alla revoca del permesso di soggiorno, perché la valutazione di pericolosità sociale è già compiuta a monte dal legislatore. Non residua alcun margine di apprezzamento in capo all’Amministrazione, né alcun obbligo di autonoma istruttoria sul punto. L’unico spazio di bilanciamento concerne l’eventuale tutela dell’unità familiare, ma i vincoli familiari devono essere effettivi e non operano come garanzia assoluta di immunità dalla revoca.

Il Fatto

Il ricorrente, presente in Italia dal 2003, aveva ottenuto nel 2012 il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Risiedeva con i genitori e due fratelli ed era titolare di licenza per il commercio su area pubblica in forma itinerante.

Nel 2019 la Questura ha disposto la revoca del titolo, richiamando una condanna della Corte di Appello di Catania del 13.10.2017, divenuta irrevocabile il 04.12.2018, a tre anni e sei mesi di reclusione per il delitto di rapina ex art. 628 cod. pen., oltre a plurimi arresti in flagranza per furto e a un avviso orale del Questore. Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti al TAR, lamentando difetto di istruttoria, motivazione apparente e mancata valutazione dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 370 del 14.06.2019.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le censure muovendo dalla qualificazione del reato. La rapina rientra tra i delitti richiamati dall’art. 380 cod. proc. pen., con la conseguenza che opera la causa ostativa dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 e, per il tramite dell’art. 5, comma 5 del medesimo testo unico, la revoca del titolo già rilasciato.

Il percorso argomentativo è costruito sull’automatismo. A fronte di una condanna per reato ostativo, l’Autorità amministrativa non conserva alcun margine di apprezzamento: l’effetto preclusivo deriva da una valutazione compiuta ex ante dal legislatore, in relazione alle esigenze di tutela dell’ordine pubblico e al disvalore e allarme sociale delle condotte incriminate. Il Collegio richiama sul punto TAR Catania, sez. IV, n. 3618 del 29.11.2023 e Cons. Stato, sez. III, n. 11305 del 27.12.2022.

Da tale premessa discende il rigetto della doglianza sulla mancata valutazione della pericolosità. Le condanne per i reati ricompresi nell’art. 380 cod. proc. pen. sono indicative ex lege di pericolosità sociale dello straniero: nelle ipotesi tipizzate non si ravvisano, in capo al Questore, né competenza né obbligo di ulteriori valutazioni (tra le altre, Cons. Stato, sez. III, n. 4720 del 10.05.2023 e TAR Catania, sez. IV, n. 2783 del 25.09.2023). Il Collegio precisa che la valutazione non viene meno per la sospensione condizionale della pena, per l’estinzione del reato o della pena, né per l’avvio di un percorso riabilitativo o l’ammissione all’affidamento in prova (Cons. Stato, sez. III, n. 8343 del 06.12.2019).

Quanto alla presenza stabile dei familiari in Italia, il TAR osserva che i vincoli familiari devono essere effettivi e non assumono di per sé carattere preminente. La famiglia presente sul territorio non costituisce scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca (Cons. Stato n. 8175 del 29.11.2019 e n. 2654 del 04.05.2018). L’unico bilanciamento ipotizzabile presuppone la sussistenza di effettivi vincoli familiari, che nel caso concreto non valgono a superare l’automatismo legislativo.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 e rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la manifesta infondatezza delle ragioni addotte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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