Bando per immobili religiosi, legittima l’esclusione dell’associazione senza culto statutario (TAR Lombardia n. 3216 del 15.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la clausola della lex specialis che circoscrive la partecipazione alla gara per l’assegnazione in diritto di superficie di un immobile comunale destinato a servizi religiosi alle sole associazioni che abbiano, tra gli scopi statutari, l’esercizio del culto quale attività esclusiva o prevalente. La restrizione non contrasta con l’art. 71 l.r. Lombardia n. 12/2005, che raggruppa sotto l’unico concetto di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi più destinazioni d’uso: l’amministrazione può privilegiarne una, orientando l’immobile a luogo di preghiera. Parimenti legittima è la previsione che sanziona con l’esclusione il mancato sopralluogo, condizione di partecipazione funzionale alla strutturazione dell’offerta, senza che rilevi la natura attiva del contratto o la conoscenza pregressa del bene da parte di altro soggetto.

Il Fatto

Un’associazione di promozione sociale impugna il provvedimento con cui il Comune di Milano l’ha esclusa dalla fase di valutazione dell’offerta tecnica in una gara per l’assegnazione in diritto di superficie trentennale di un immobile e di un’area destinati a finalità religiose. L’esclusione si fonda su due ragioni: il difetto, nello statuto, dell’esercizio del culto quale attività esclusiva o prevalente, richiesto dall’art. 4 del bando, e il mancato sopralluogo dell’immobile, previsto a pena di esclusione dall’art. 1.

Il ricorso investe anche il bando, del quale si chiede l’annullamento e l’accertamento della nullità. Nelle more, la concessione viene aggiudicata all’unica altra partecipante, con autonoma impugnazione dell’aggiudicazione per invalidità derivata. I due giudizi vengono riuniti.

La Motivazione della Corte

In rito, il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità del Comune, secondo cui la ricorrente non avrebbe interesse a contestare una gara aggiudicata a un’organizzazione della medesima confessione. L’identità di credo non elimina la distinzione soggettiva tra le associazioni e non incide sul dato dirimente: l’aggiudicazione è stata disposta in favore di una e non dell’altra, che ha pieno interesse a reclamarne l’esito per conseguire il godimento esclusivo dell’immobile.

Nel merito, la prima censura è infondata. L’art. 4 del bando richiede che l’esercizio del culto figuri tra gli scopi statutari come attività esclusiva o prevalente. Dal confronto degli statuti emerge che la controinteressata si propone di provvedere alle preghiere, alle feste e all’insegnamento religioso, mentre la ricorrente persegue attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con il richiamo alla libertà di culto e al dialogo interreligioso privo di valenza organizzativa. L’esercizio del culto, dunque, non figura tra le finalità dell’ente né tra le attività funzionali al perseguimento degli scopi associativi.

La lettura restrittiva della lex specialis non confligge con l’art. 71 l.r. n. 12/2005. La norma raggruppa sotto l’unico concetto di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi destinazioni diverse, tra cui le sedi di associazioni con finalità riconducibili alla religione. Tale pluralità non impedisce al Comune di prediligere una destinazione per uno specifico immobile. La circoscrizione alle associazioni dedite al culto risulta coerente con il fine di indirizzare il bene a luogo di preghiera e non è irragionevole.

Il Collegio aggiunge che, anche accedendo alla lettura estensiva, l’ambito religioso resta sullo sfondo: la ricorrente è un ente di promozione sociale e culturale, non un’associazione con finalità religiose ai sensi dell’art. 71, lett. c bis), l.r. n. 12/2005. Irrilevante è il proposito di porre rimedio all’esigenza di luoghi di preghiera: l’amministrazione non può selezionare i contraenti ipotizzando che agiscano ultra vires, fuori dal proprio oggetto sociale.

Anche la seconda censura è respinta. La clausola che impone il sopralluogo a pena di esclusione è chiara e non si presta a interpretazioni diverse. La visione del bene è utile alla strutturazione dell’offerta, poiché la nuova destinazione richiede un adeguamento dello stato dei luoghi. Non rileva che si tratti di un contratto attivo, né che l’immobile sia accessibile solo al primo piano, né che altra associazione lo abbia visitato in procedure precedenti: il bando esige una visita ad hoc. I ricorsi riuniti sono rigettati, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *