Omessa denuncia di cessione armi e divieto prefettizio ex art. 39 TULPS (TAR Calabria n. 628 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di denunciare alle autorità di pubblica sicurezza la detenzione di armi e munizioni, ai sensi dell’art. 38 TULPS, incombe sul privato detentore e deve essere assolto entro le 72 ore; non è adempiuto dalla comunicazione eseguita d’ufficio dall’amministrazione. L’omessa denuncia del trasferimento delle armi a seguito di cessione tra privati integra un comportamento omissivo idoneo a fondare il giudizio di scarsa affidabilità e a legittimare il divieto di detenzione ex art. 39 TULPS. Il giudizio di non affidabilità è espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. La revoca della licenza di porto d’armi, quale atto conseguenziale di natura vincolata, non è annullabile per vizi procedimentali quando il contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Non è configurabile un giudicato cautelare con effetto conformativo, poiché la nullità ex art. 21-septies legge n. 241/1990 riguarda solo la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di licenza di porto d’armi per uso caccia, subiva un controllo dei Carabinieri presso la propria abitazione. Dal controllo emergeva che, a seguito della cessione di parte delle armi e delle munizioni al figlio, il detentore non aveva presentato la nuova denuncia aggiornata entro le 72 ore prescritte dall’art. 38 TULPS.

La Prefettura di Vibo Valentia disponeva quindi il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi e il ritiro cautelativo delle armi ai sensi dell’art. 39 TULPS. Respinta l’istanza cautelare, il Consiglio di Stato in appello cautelare ordinava all’amministrazione il riesame del provvedimento alla luce della documentazione disponibile. Esitato negativamente il riesame, il Questore revocava la licenza di porto d’armi. Il ricorrente impugnava il decreto originario e, con motivi aggiunti, il provvedimento di riesame e la revoca.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuto difetto d’interesse. Il provvedimento adottato all’esito del riesame costituisce una conferma impropria, ossia un atto lesivo autonomamente impugnabile, la cui legittimità va valutata unitamente al provvedimento del Questore in base ai motivi aggiunti.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce la cornice normativa richiamando l’art. 38 TULPS, che impone la denuncia entro 72 ore e la sua ripresentazione ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato. Dalla documentazione in atti non risulta che il cedente abbia depositato l’aggiornamento presso la stazione di appartenenza: solo il cessionario aveva dichiarato l’acquisto, mentre la stazione del cedente aveva appreso della cessione solo incidentalmente al controllo. La comunicazione d’ufficio dei Carabinieri non è sufficiente ad assolvere l’onere, che incombe sul privato.

Il Collegio esclude che l’obbligo di denuncia sia superfluo in caso di mera riduzione del numero di armi detenute. Il precedente invocato dal ricorrente, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3360 del 2021, attiene a fattispecie differente, priva di cessione a terzi e di trasferimento dell’arma, e risulta quindi inconferente.

Quanto alla dedotta violazione del giudicato cautelare, il Tribunale esclude la configurabilità di un autentico giudicato cautelare dall’effetto conformativo: l’art. 21-septies legge n. 241/1990 sanziona con la nullità solo l’atto che viola o elude il giudicato sulla sentenza, non la pronuncia cautelare priva del crisma della definitività. L’amministrazione ha comunque dato conto delle dichiarazioni rese e delle ragioni della nuova determinazione negativa.

Nel respingere il motivo sull’art. 39 TULPS, il Collegio ribadisce che il giudizio di affidabilità rientra nell’discrezionalità amministrativa: non è illogico desumere la scarsa affidabilità da una situazione di oggettiva incertezza sulla custodia, desumibile anche da comportamenti omissivi. Quanto alla revoca del porto d’armi, la mancata comunicazione di avvio non è invocabile, perché il ricorrente nulla ha allegato sugli elementi che avrebbero potuto influire sul provvedimento, e l’atto conseguenziale di natura vincolata non è annullabile ai sensi dell’art. 21-octies cod. proc. amm. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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