Lotto interstiziale e interclusione tra edifici o urbanizzazioni ai fini dell’edificabilità (TAR Toscana n. 627 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il lotto inedificato o parzialmente edificato è suscettibile di nuova edificazione di completamento residenziale solo quando risulti intercluso tra edifici ovvero tra questi e infrastrutture urbanizzative, secondo la definizione dettata dalle norme tecniche di attuazione del piano operativo. La qualificazione di lotto interstiziale non discende dalla mera collocazione dell’area nel tessuto urbano a prevalente destinazione residenziale, ma richiede la compresenza di edificazioni o urbanizzazioni che la racchiudano. Opere di ridotta entità e di limitata funzione, quali un cancello e un brevissimo tratto stradale di accesso a un fondo agricolo, non integrano le opere di urbanizzazione richieste dalla norma. Il diniego di permesso di costruire, adottato sotto la vigenza del piano operativo vigente, non è illegittimo per il sopravvenire di un nuovo strumento di pianificazione, in forza del principio del tempus regit actum.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un terreno nel Comune di Prato, compreso nel tessuto urbano con prevalente destinazione residenziale – TR.2 del piano operativo del 2018, dove sono ammessi interventi di completamento residenziale nei limiti dell’art. 75 delle n.t.a.. Il 15 giugno 2020 la società ha chiesto un permesso di costruire per due unità abitative, qualificando il lotto come interstiziale.

Il Comune ha dapprima comunicato i motivi ostativi, rilevando l’assenza di interclusione tra edifici o infrastrutture urbanizzative, e con provvedimento del 17 luglio 2020 ha rigettato l’istanza. La società ha impugnato il diniego e il provvedimento presupposto, deducendo la natura interstiziale dell’area e la contraddittorietà del diniego rispetto alle scelte pianificatorie precedenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’eccezione preliminare sulla produzione documentale tardiva. La società aveva depositato, oltre il termine perentorio dell’art. 73, comma 1, c.p.a., un parere preventivo favorevole ricevuto il 18 aprile 2023, dunque in data ampiamente antecedente alla scadenza. Non sussistono pertanto i presupposti dell’art. 54 c.p.a. per la rimessione in termini. Il parere, inoltre, è stato reso in base al piano operativo del 2022 e risulta irrilevante rispetto a un diniego emesso sotto la vigenza del piano del 2018. Per le medesime ragioni la Corte ha respinto la richiesta di esibizione ex art. 64, comma 3, c.p.a. e l’istanza di verificazione, ribadendo che verificazione e consulenza tecnica sono strumenti di ausilio nella valutazione della prova e non colmano le lacune di allegazione e probatorie delle parti, come affermato da T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 12 giugno 2023, n. 1831.

Nel merito, le censure sono infondate. La Corte ha verificato la disciplina dell’art. 75 delle n.t.a., che ammette nuove edificazioni di completamento nei lotti inedificati o parzialmente edificati, di superficie minima e con fronte sulla viabilità pubblica, posti fra edifici o fra questi e infrastrutture urbanizzative. Sulla base delle fotografie della relazione tecnica e delle immagini satellitari, il lotto confina su un lato con un’ampia area verde priva di edifici e di opere di urbanizzazione. Il cancello e il brevissimo tratto di strada che consentono l’accesso al fondo agricolo confinante non possono qualificarsi come opere di urbanizzazione, per la loro ridotta entità e limitata funzione.

La Corte ha poi escluso la dedotta contraddittorietà rispetto ai precedenti atti di pianificazione. L’osservazione accolta in sede di approvazione del piano operativo ha introdotto l’astratta possibilità di edificare nei lotti interstiziali del tessuto TR.2, ma ha mantenuto quale condizione dell’edificabilità la interclusione tra lotti edificati o tra questi e opere di urbanizzazione. In ogni atto dell’Amministrazione il requisito è costante e nel caso concreto non risulta integrato.

Quanto alla censura introdotta nella memoria di replica, relativa al nuovo piano operativo approvato nel 2022, la Corte l’ha ritenuta irricevibile e inammissibile. In ogni caso ha osservato che il diniego impugnato, per il principio del tempus regit actum, non può dirsi illegittimo per contrasto con uno strumento pianificatorio sopravvenuto. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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