Omessa denuncia di munizioni e divieto prefettizio di detenzione armi (C.G.A.R.S. n. 371 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione di armi e munizioni il giudizio di affidabilità richiesto all’autorità di pubblica sicurezza ha natura prognostica e preventiva e non presuppone un abuso delle armi già accertato. È sufficiente una erosione anche minima del requisito della totale affidabilità, desumibile da un fatto storico valutato nel suo valore inferenziale rispetto al rapporto tra la persona e l’arma da custodire. La conclusione del giudice penale sulla estinzione del reato per oblazione non vincola la pubblica amministrazione, che conserva autonomia nel valutare lo stesso fatto ai fini del divieto di detenzione. Il decorso del tempo e la sopravvenienza di elementi positivi marginali non rendono illegittima la valutazione prognostica negativa, quando questa si fondi sulla diretta constatazione dell’inidoneità del soggetto alla corretta custodia.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Sicilia il decreto del Prefetto di Palermo con cui gli veniva imposto il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, unitamente al ritiro della licenza di porto fucile per uso caccia e alla denuncia delle armi in possesso. Con motivi aggiunti aveva censurato anche il successivo decreto del Questore di revoca della stessa licenza.

I provvedimenti si fondavano su un controllo eseguito nell’ottobre del 2018, nel corso del quale era emersa la mancata denuncia di quattordici cartucce per fucile calibro 12 a palla unica, sottoposte a sequestro penale. Il procedimento si era chiuso con sentenza di estinzione del reato per oblazione, divenuta irrevocabile. Il TAR respingeva il ricorso; proponeva appello la parte soccombente, contestando la sufficienza di quell’unico episodio risalente nel tempo e la mancata considerazione della propria condotta di vita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto il motivo di rito: la sentenza di primo grado, pur concisa, espone compiutamente le ragioni di fatto e di diritto, come richiesto dalle norme processuali. I restanti motivi vengono trattati congiuntamente, perché pongono una sola questione: se l’omessa denuncia delle cartucce, accertata nel novembre 2018, basti a sostenere il divieto prefettizio e la revoca questorile.

Il passaggio centrale riguarda la qualificazione del fatto. Esso rileva come fatto storico, non come evento generativo del procedimento penale, e va inserito in un giudizio meramente prognostico. Poiché il provvedimento ha natura precauzionale e preventiva, non occorre un pregresso abuso delle armi oggettivamente accertato: è sufficiente una erosione anche minima della totale affidabilità. La conclusione del giudice penale non vincola in alcun modo la valutazione amministrativa.

La Corte ricostruisce il quadro normativo: la detenzione delle armi e delle munizioni non è soggetta a preventiva autorizzazione e può definirsi libera nei limiti di legge. A tale libertà corrisponde però l’esigenza che l’autorità di pubblica sicurezza sappia in ogni momento chi dispone delle armi e dove sono custodite. L’omessa denuncia, anche delle sole munizioni, può costituire in astratto un vulnus alla sicurezza pubblica.

Su questa base l’episodio ha indotto ragionevolmente la Prefettura a ritenere dimostrata l’incapacità di custodire armi e munizioni: profilo dirimente e assorbente di ogni altra doglianza. Il Collegio richiama Cons. St., sez. III, 14 gennaio 2025, n. 225, secondo cui quel fatto ha valore inferenziale diretto e la valutazione prognostica negativa non è illegittima per il solo decorso del tempo o per elementi positivi marginali. L’assenza di precedenti penali e l’integrità morale, pur non discusse, non valgono a superare il ragionevole dubbio sulla non completa affidabilità.

Alla legittimità del decreto prefettizio si àncora quella della revoca questorile, quale conseguenza del venir meno del presupposto. L’appello è quindi respinto, con integrale compensazione delle spese del secondo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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