In sanatoria il titolo edilizio non copre l’opera realizzata in altro Comune (TAR Sardegna n. 122 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il titolo edilizio e il nulla osta paesaggistico rilasciati da un Comune non legittimano l’opera realizzata nel territorio di un Comune diverso e a una distanza di oltre 150 metri dal sito assentito. In tal caso l’intervento è realizzato in totale difformità e non può essere sanato invocando i titoli originari, relativi a un’opera diversa anche sotto il profilo dell’impatto paesaggistico. Il diniego di accertamento di conformità è legittimo quando l’opera presenta aumenti di volume e cambi di destinazione d’uso non autorizzati e non possiede le caratteristiche della residenza in agro. Il parere favorevole della Commissione edilizia non è vincolante e non impedisce all’Amministrazione di concludere diversamente un nuovo procedimento attivato su istanza del privato.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Comune di Arzachena la concessione edilizia n. 366 del 2000 per un miglioramento fondiario con casa rurale e alloggio custode, corredata da nulla osta paesaggistico. Ha poi realizzato i fabbricati in posizione difforme, con traslazione di oltre 150 metri, tanto da ricadere nel territorio del Comune di Olbia e su diverso mappale catastale.
Dopo una prima domanda di condono e una richiesta di sanatoria del 2005, il Comune di Olbia ha quantificato l’oblazione in € 85.347,38 con provvedimento del 2013, somme mai versate. Nel 2021 il ricorrente ha presentato nuova richiesta di DUA in sanatoria, seguita da procedura di intesa ex art. 11 NTA del PPR. Il Comune ha emesso il diniego definitivo e, con motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato anche l’ordinanza di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’impugnazione richiamando la relazione istruttoria. I fabbricati sono stati realizzati in un Comune diverso da quello che ha rilasciato il titolo, a oltre 150 metri dal luogo assentito, con modifica del mappale di ubicazione. Il nulla osta paesaggistico riguardava un edificio da realizzarsi in localizzazione e Comune differenti, sicché l’opera risulta difforme anche sul piano paesaggistico.
Quanto al primo motivo, il Tribunale esclude che il procedimento si fosse concluso con la dichiarazione di improcedibilità del 2021. Quella nota subordinava l’accertamento di conformità alla previa intesa ex art. 11 NTA del PPR e disponeva la sospensione, non la chiusura del procedimento. Il ricorrente ha poi dato ulteriore impulso, attivando egli stesso la procedura di intesa.
Non regge nemmeno la tesi della sanatoria già conseguita nel 2013. È stato il ricorrente a non versare l’oblazione e a presentare nuova istanza nel 2021, originando un nuovo procedimento. I titoli anteriori non valgono a legittimare l’attività edilizia, posto che gli elaborati rilevano aumenti di volume e cambi di destinazione d’uso non autorizzati; l’immobile, per dimensioni e tipologia, si configura come villa di lusso e non come residenza in agro.
Assorbita la seconda doglianza, il Collegio osserva che l’esito non avrebbe potuto essere diverso. La procedura di intesa si è comunque conclusa negativamente per l’insussistenza dei requisiti di imprenditore agricolo professionale.
Infine, il parere favorevole della Commissione edilizia del 2013 ha natura non vincolante. Il nuovo procedimento, attivato dal privato, rientra nel dovere dell’Amministrazione di concluderlo valutando gli elementi istruttori acquisiti. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese per la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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