L’ammonimento del questore non richiede la prova piena degli atti persecutori (TAR Campania n. 3174 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento adottato dal questore ai sensi dell’art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009 n. 38, assolve a una funzione cautelare e preventiva e non richiede la piena prova della responsabilità dell’ammonito per gli atti persecutori di cui all’art. 612-bis cod. pen.. Il provvedimento è atto tipicamente discrezionale, che riserva all’autorità di pubblica sicurezza la valutazione dei fatti e delle circostanze idonei a giustificarne l’adozione, ma deve essere adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Il sindacato del giudice amministrativo è perciò limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, ovvero di manifesta irragionevolezza e sproporzione. La norma prescrive l’audizione delle persone informate dei fatti, tra cui rientra l’ammonendo, il quale deve essere posto in grado di replicare alle contestazioni; la comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa solo in presenza di particolari esigenze di celerità.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Napoli il 15.06.2021, con il quale gli sono stati ascritti atti persecutori ai danni della moglie, non più convivente. L’episodio posto a base del provvedimento risale alla notte del 31 gennaio 2021, quando l’uomo si sarebbe recato presso il domicilio coniugale tentando di entrare forzatamente, danneggiando la porta e le piante sul pianerottolo e pronunciando frasi minacciose, in presenza dei figli minori.

Il ricorrente propone ricorso gerarchico al Prefetto di Napoli, rimasto senza decisione, e introduce quindi il giudizio davanti al TAR. Dopo la costituzione del Ministero dell’Interno e della parte lesa, la causa perviene alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in primo luogo la natura dell’istituto. Richiamate le funzioni di prevenzione e dissuasione proprie dell’ammonimento, i giudici ricordano che ai fini della sua emissione non è richiesta la piena prova della responsabilità dell’ammonito per le ipotesi di reato perseguite dall’art. 612-bis cod. pen. (Cons. St., sez. III, 7 settembre 2015, n. 4127). Il provvedimento è qualificato come atto tipicamente discrezionale (Cons. St., sez. III, 13 ottobre 2016, n. 4241), pur dovendo essere adeguatamente motivato.

Da tale premessa deriva la delimitazione del sindacato giurisdizionale: esso resta circoscritto ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l’adozione del provvedimento questorile, ovvero di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata (TAR Campania, Napoli, sez. V, 21 febbraio 2023, n. 1137; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 02 agosto 2021, n. 720).

Quanto al profilo procedurale, il Collegio ribadisce che la natura cautelare e preventiva consente di omettere la comunicazione dell’avvio del procedimento in presenza di particolari esigenze di celerità. Al tempo stesso riconosce che la norma prescrive l’audizione delle persone informate dei fatti, tra le quali rientra l’ammonendo, che deve essere posto in grado di replicare alle contestazioni (Cons. St., Sez. III, 21 ottobre 2011 n. 5676).

Applicando tali coordinate al caso concreto, il TAR ritiene infondate le censure di difetto di motivazione e di istruttoria. Il provvedimento risulta congruamente motivato sia con riguardo alle dichiarazioni dell’istante sia alle risultanze istruttorie emergenti dalle dichiarazioni degli altri soggetti coinvolti, dalle quali la Questura ha tratto il proprio convincimento in maniera ragionevole e non illogica. Il ricorrente è stato destinatario di una tempestiva comunicazione di avvio del procedimento e ha potuto ampiamente controdedurre. Quanto all’accesso agli atti, il mancato tempestivo accesso ai documenti depositati in giudizio non ha pregiudicato il diritto di difesa né avrebbe potuto orientare diversamente la Questura.

Il ricorso è pertanto respinto. La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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