L’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro davanti al TAR (TAR Lombardia n. 537 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale formato dal giudice ordinario costituisce, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., titolo idoneo a fondare la pretesa esecutiva davanti al giudice amministrativo. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento nella esatta dimensione che discende dal titolo e dalla legge. L’amministrazione statale dispone del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, prima che sia avviabile l’azione per il recupero coattivo. Decorso inutilmente il termine assegnato dal giudice, è legittima la nomina del commissario ad acta. Il conteggio degli interessi prodotto dal creditore non è vincolante per l’amministrazione se non nei limiti degli artt. 1282 e seguenti cod. civ..

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1284/2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, la somma complessiva di euro 1.000,00, oltre spese legali distratte a favore del procuratore antistatario.

La sentenza è passata in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. civ., ed è stata notificata il 2 aprile 2024. L’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. Le parti creditrici hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il giudice amministrativo rileva anzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..

Il Tribunale precisa però i limiti del proprio intervento. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme come calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione: per il capitale residuo e per gli interessi andrà verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati negli artt. 1283 e seguenti cod. civ..

Il giudice verifica quindi il presupposto temporalé dell’azione esecutiva. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici hanno dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di denaro.

Il ricorso va dunque accolto, con declaratoria di inottemperanza. Il Tribunale assegna all’ente un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti gli importi versati, degli accessori maturati, degli oneri di registrazione e delle spese di notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Non sono invece dovute le somme richieste a titolo di penalità per ogni giorno di ulteriore inadempimento.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari. Poiché l’attività rientra nei compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso. L’amministrazione è infine condannata alle spese, liquidate tenendo conto della natura minima e stereotipata delle controversie, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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