Omessa notifica della modifica dell’imputazione e nullità relativa (Cass. pen. Sez. 2 n. 2395 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La modifica dell’imputazione che riguardi un elemento accessorio del fatto, non accompagnata dalla notifica dell’estratto del verbale dibattimentale all’imputato contumace o assente, determina una nullità relativa qualora non incida sul nucleo essenziale dell’addebito e non rechi pregiudizio al diritto di difesa. Tale nullità non è deducibile con l’impugnazione della sentenza se non è stata eccepita dal difensore presente all’udienza successiva. La contestazione dell’aggravante di avere commesso il fatto durante la sottoposizione a una misura di prevenzione personale si riferisce a una circostanza già nota all’imputato e non investe il nucleo sostanziale del fatto, con conseguente applicazione del regime della nullità relativa.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato dal Tribunale di Trani, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. La Corte di Appello di Bari, in parziale riforma, riqualificava il reato nella forma tentata e rideterminava la pena. L’imputato ricorreva per cassazione, deducendo la nullità parziale della sentenza di condanna per l’omessa notifica del verbale dell’udienza del 14/12/2020, nel corso della quale il pubblico ministero aveva integrato l’imputazione contestando l’aggravante di cui all’art. 71 del d.lgs. n. 159/2011.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando il principio della correlazione tra accusa e decisione, che non va inteso in senso meccanicistico ma in funzione della tutela del diritto di difesa. La verifica del rispetto di tale principio va condotta valutando se l’imputato abbia avuto la possibilità di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la modifica dell’imputazione che riguardi un elemento accessorio del fatto, senza notifica del verbale all’imputato assente, determina una nullità assoluta solo se incide sul nucleo essenziale dell’addebito. In caso contrario, si configura una nullità relativa, non deducibile con l’impugnazione se non eccepita dal difensore presente all’udienza successiva.
Richiamando il precedente in tema di contestazione della recidiva, la Corte ha esteso il medesimo principio alla contestazione dell’aggravante di cui all’art. 71 del d.lgs. n. 159/2011. Tale circostanza, relativa alla sottoposizione a una misura di prevenzione personale, è infatti ben nota all’imputato, al pari dei precedenti penali, e la sua contestazione non pregiudica il diritto a individuare con esattezza il fatto contestato.
La Corte ha pertanto concluso che l’omessa notifica del verbale all’imputato assente determina una nullità relativa, non deducibile con l’atto di impugnazione né, a maggior ragione, con i motivi nuovi presentati alla Corte di appello. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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