Prescrizione del diritto all’indennità di mancato preavviso: la riserva generica non interrompe il termine (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11384 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943, quarto comma, cod. civ., deve contenere l’esplicitazione di una pretesa o una richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l’effetto di costituire in mora il debitore. È, invece, priva di efficacia interruttiva la riserva generica e ipotetica di agire per il pagamento di un diritto diverso, contenuta in una domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento del danno all’immagine. La proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione, che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell’art. 2945 cod. civ., solo con riguardo ai diritti che si ricollegano con stretto nesso di causalità al rapporto dedotto in giudizio. L’accertamento della consequenzialità logico-giuridica tra il diritto stipite e i diritti derivati è rimesso al giudice di merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva respinto le domande proposte dall’agente nei confronti della società preponente, condannandolo a restituire le somme corrisposte a titolo di indennità di mancato preavviso in esecuzione di una precedente sentenza poi cassata. La Corte territoriale aveva escluso che la riserva di agire per il pagamento dell’indennità, formulata genericamente all’interno di una domanda riconvenzionale di risarcimento del danno all’immagine, potesse avere effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto.
L’agente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. e l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che l’effetto interruttivo si estende a tutti i diritti che derivano in via di consequenzialità logico-giuridica necessaria dal diritto stipite.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. In primo luogo, ha escluso la sussistenza delle anomalie motivazionali dedotte, rilevando che la sentenza impugnata contiene un percorso logico idoneo a sorreggere la decisione, in linea con il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. La motivazione della Corte territoriale, pertanto, non è sindacabile in sede di legittimità.
Quanto all’effetto interruttivo della prescrizione, la Corte ha confermato che la riserva contenuta nella domanda riconvenzionale di risarcimento del danno all’immagine era generica e ipotetica, non essendo idonea a manifestare l’inequivocabile volontà di far valere il diritto all’indennità di mancato preavviso. Tanto basta a escludere la configurabilità di un atto interruttivo, conformemente ai precedenti giurisprudenziali richiamati, tra cui Cass. n. 22751 del 2004 e Cass. n. 25500 del 2006.
La Corte ha infine chiarito che, pur ammettendo che la domanda risarcitoria potesse integrare un atto interruttivo, l’effetto sospensivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2945 cod. civ. non si sarebbe comunque prodotto. L’efficacia interruttiva, che si protrae fino al passaggio in giudicato, riguarda infatti i soli diritti che si ricollegano con stretto nesso di causalità al rapporto dedotto in giudizio. Nel caso di specie, la domanda di risarcimento per il danno all’immagine non era legata in linea diretta al rapporto di agenzia e alla sua cessazione, ma solo indirettamente, ponendosi in relazione alla condotta della società e al clamore suscitato dalla vicenda giudiziaria relativa alla presunta concorrenza sleale dell’agente. Tale valutazione di consequenzialità, riservata al giudice di merito, è stata ritenuta coerente con i precedenti di legittimità, tra cui Cass. n. 18570 del 2007 e Cass. n. 8983 del 2015.
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Nota della Redazione
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