Successione di contratti a termine in somministrazione e decadenza dall’impugnazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17713 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, l’impugnazione stragiudiziale rivolta esclusivamente all’ultimo contratto della serie non si estende ai precedenti, neppure se tra un contratto e l’altro sia decorso un termine inferiore a sessanta giorni: l’inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro, che potrà determinarsi solo ex post a seguito della sentenza, comporta che a ciascun contratto si applichino le regole proprie della relativa impugnabilità. Ne consegue che la decadenza prevista dall’art. 32 della legge n. 183/2010 colpisce autonomamente l’impugnazione dei contratti anteriori, senza che rilevi la continuità sostanziale delle missioni presso l’utilizzatore. Il giudicato sull’intervenuta decadenza non preclude però l’accertamento dell’abusiva reiterazione dei contratti precedenti, che può essere valutata in via incidentale dal giudice come antecedente storico, al fine di verificare se la reiterazione delle missioni abbia oltrepassato il limite di una durata ragionevolmente temporanea, in elusione degli obiettivi della direttiva 2008/104/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia. Tale questione deve essere però specificamente prospettata nei gradi di merito, a pena di inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione.
Il Fatto
Il lavoratore aveva prestato attività come infermiera alle dipendenze di un’agenzia per il lavoro, in regime di somministrazione, presso la sede di una casa di cura, sulla base di una pluralità di contratti a tempo determinato succedutisi tra il 2013 e il 2015, intervallati da brevi periodi di interruzione. Con nota del 05/03/2015 il lavoratore aveva impugnato i contratti, deducendo la difformità tra mansioni dichiarate ed effettivamente svolte e l’assenza di specifica indicazione della causale giustificativa, e aveva adito il Tribunale per ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dirette dipendenze della casa di cura, oltre al pagamento delle differenze retributive.
Il Tribunale aveva accolto l’eccezione di decadenza per tutti i contratti, ad eccezione dell’ultimo, e aveva rigettato la domanda. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione, ritenendo l’impugnazione dell’ultimo contratto non estensibile ai precedenti e applicabile all’ultimo rapporto, ratione temporis, il regime di acausalità introdotto dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 34/2014, convertito nella legge n. 78/2014.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui il lavoratore lamentava la violazione dell’art. 32 della legge n. 183/2010 per mancata applicazione della direttiva 2008/104/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia nelle sentenze del 14/10/2020 e del 17/03/2022. Il Supremo Collegio ha richiamato il principio secondo cui il giudicato sulla decadenza relativa ai contratti precedenti non preclude l’accertamento dell’abusiva reiterazione, rilevante come antecedente storico valutabile in via incidentale per verificare l’elusione degli obiettivi della direttiva. Tuttavia, nel caso di specie, tale questione non risultava essere stata prospettata nei gradi di merito, né era stato dedotto un vizio di omessa pronuncia, con conseguente difetto di specificità del motivo.
La Corte ha inoltre sottolineato l’elemento fattuale che distingue la vicenda dai precedenti giurisprudenziali invocati, ossia la presenza di intervalli tra i vari contratti, di cui l’ultimo di durata apprezzabile (dal 01/10/2014 al 23/11/2014), e l’assenza di prova della continuazione del lavoro “in nero” nei periodi di sospensione, circostanza che esclude la continuità delle missioni presso l’utilizzatrice. La ricorrente, inoltre, non si era confrontata con l’accertamento motivato della Corte d’Appello circa l’insussistenza dei presupposti di fittizietà e continuatività.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha dichiarato inammissibile il vizio di omesso esame di fatto decisivo, in quanto precluso dalla c.d. doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, penultimo comma, c.p.c.
Nel merito, ha ritenuto infondata la censura relativa all’applicabilità del regime di acausalità all’ultimo contratto, affermando che la questione del regime giuridico del contratto è individuabile d’ufficio dal giudice e non integra un fatto nuovo o un’eccezione nuova, con conseguente esclusione della violazione dell’art. 345 c.p.c.
Il terzo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, in quanto la Corte territoriale aveva espressamente fatto leva sulle previsioni della contrattazione collettiva, che consentivano fino a sei proroghe. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché volto a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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