Nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e omessa pronuncia (Cass. civ. Sez. 5 n. 8664 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per difetto di motivazione ai sensi degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza del giudice tributario di appello che, rispetto alle censure dell’appellante, si limiti ad affermarne l’inidoneità a riformare la decisione di primo grado, richiamando per relationem la motivazione di quest’ultima, senza riportare le contestazioni sollevate né esplicitare le ragioni della condivisione; tale tecnica redazionale si risolve in una motivazione apparente, come tale sindacabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Incorre nel vizio di omessa pronuncia, ex art. 112 cod. proc. civ., la sentenza che non rechi alcuna statuizione su una specifica questione devoluta con l’appello, non potendo ravvisarsi un rigetto implicito quando la motivazione riguardi rilievi autonomi e non consenta di ritenere esaminata la domanda.
Il Fatto
La società contribuente, dichiarata fallita, impugnava tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2012, 2013 e 2014, recanti riprese a titolo di IRES, IVA e IRAP. La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva parzialmente il ricorso. Con la sentenza n. 3552/2019, la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione di primo grado, rigettando sia l’appello dell’amministrazione finanziaria sia quello incidentale della società. Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, il vizio di motivazione apparente e di omessa pronuncia in relazione alle riprese su sopravvenienze passive, perdite su crediti e costi per consulenze; l’Agenzia delle Entrate resisteva e proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale, esaminati congiuntamente in quanto riguardanti la medesima parte della sentenza impugnata. Quanto al primo motivo, relativo alle sopravvenienze passive e alle perdite su crediti, la Suprema Corte ha rilevato che la CTR si era limitata ad affermare l’infondatezza dei motivi di appello e l’inidoneità delle censure alla riforma, condividendo la motivazione del primo giudice. Tale tecnica redazionale, secondo i giudici di legittimità, non soddisfa il “minimo costituzionale” richiesto, integrando l’anomalia della motivazione apparente, che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. In particolare, è stato richiamato il principio per cui la sentenza di appello è nulla se priva dell’illustrazione delle censure e delle ragioni del loro rigetto, limitandosi a un richiamo per relationem che impedisce l’individuazione del thema decidendum.
Con riferimento al secondo motivo, la Cassazione ha ravvisato il vizio di omessa pronuncia in relazione alla deducibilità dei costi di consulenza fatturati dalla società Elco. La CTR, pur dimostrando di aver percepito la presenza della questione negli atti di causa, non aveva speso alcuna parola sull’argomento, e la motivazione della sentenza verteva interamente su altri rilievi, autonomi e non sovrapponibili. Non potendo configurarsi un rigetto implicito, la mancata statuizione integra la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Il terzo motivo del ricorso principale, concernente l’inesistenza delle prestazioni pubblicitarie, è stato invece dichiarato inammissibile: sotto l’apparente deduzione della violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., la contribuente sollecitava, in realtà, un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità, essendo la valutazione sulla prova dell’effettività delle prestazioni rimessa al giudice di merito.
Quanto al ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità in quanto le censure non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, i motivi relativi alla deducibilità dei costi di ristrutturazione, canoni di locazione e spese di manutenzione del giardino non tenevano conto delle argomentazioni della CTR, che aveva correttamente applicato i principi sulla strumentalità dei costi e sull’urgenza delle riparazioni. Il terzo motivo incidentale, concernente la nullità della sentenza per vizio di motivazione, è stato ritenuto infondato nella parte in cui la motivazione sussiste, e inammissibile nella parte in cui evocava una rivalutazione dei fatti.
In conclusione, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai profili oggetto dei primi due motivi di ricorso principale, demandando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2727 c.c. – Nozione
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso