La legittimazione passiva dell’agente della riscossione è alternativa a quella dell’ente impositore (Cass. civ. Sez. 5 n. 6338 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contribuente che impugni una cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione, per motivi che attengano alla mancata notificazione ovvero alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore quanto dell’agente della riscossione, senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario. L’omessa notifica dell’atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo, ed è rimessa all’agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore, ex art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, per andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite.
Il Fatto
La società contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa alla TARSU, deducendo, tra gli altri motivi, la nullità della cartella per omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti e la carenza di motivazione del ruolo. La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo rigettava il ricorso e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, con la sentenza qui impugnata, respingeva l’appello della società, dichiarando però l’agente della riscossione privo di legittimazione passiva rispetto ai vizi relativi agli atti presupposti, alla motivazione del ruolo e alla sua esecutività, ritenendo che l’unico soggetto legittimato fosse l’ente titolare della pretesa. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione, mentre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui la società aveva dedotto la violazione dell’art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999 e dell’art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., per l’erronea declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione. Il giudice di legittimità ha richiamato il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite n. 16412 del 2007, ribadito dalla giurisprudenza successiva (Cass. 11112/2025, che richiama Cass. n. 10528 del 2017 e Cass. n. 8295 del 2018), secondo cui il contribuente che impugna una cartella di pagamento per vizi attinenti alla notifica o alla validità degli atti presupposti può agire indifferentemente contro l’ente impositore o contro l’agente della riscossione, non essendovi tra loro un litisconsorzio necessario.
La Corte ha precisato che l’omessa notifica dell’atto presupposto è un vizio procedurale che determina la nullità dell’atto successivo, spettando all’agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore per essere tenuto indenne dalle conseguenze negative della lite. Ha, quindi, ritenuto fondato il motivo, evidenziando come l’errore sul difetto di legittimazione abbia precluso l’esame del merito della questione della nullità della cartella per vizi degli atti presupposti, esame che non può essere sollecitato direttamente in sede di legittimità. Il terzo motivo di ricorso, relativo al difetto di motivazione del ruolo e della cartella, è stato invece dichiarato assorbito rispetto alla questione dell’omessa notifica degli atti presupposti.
In accoglimento del primo motivo, assorbiti i residui, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché esamini il merito della causa e regoli le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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